Cassazione Penale, Sentenza n. 16739/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (in luogo diverso da quello di consumazione del reato) rispetto al delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416‑bis, comma 1 c.p. Il difensore deduceva carenza di motivazione e travisamento della prova, sostenendo la marginalità della posizione dell'imputato nell'ambito della condotta estorsiva, la caducazione dell'ipotesi di appartenenza al clan Longobardo-Beneduce e la idoneità degli arresti domiciliari a impedire ogni contatto con la persona offesa e con soggetti pregiudicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva evidenziato: la condanna inflitta dal GIP (pena di 5 anni di reclusione), la persistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p. per l'inserimento dell'imputato in un contesto criminoso dedito a estorsioni con metodo intimidatorio proprio dei clan; la presenza di plurime pendenze giudiziarie e un recente arresto per violazione della legge sugli stupefacenti con violazione degli arresti domiciliari precedentemente concessi. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare l'infrattuosità della misura autodetentiva e la necessità della custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Richiamata per dare atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio cartolare; non incide sul merito sostanziale ma sul rito di trattazione del ricorso.
Codice penale, art. 416‑bis, comma 1
art. 416‑bis, comma 1 c.p.
Rilevanza dell'aggravante connessa all'uso del metodo mafioso: la contestazione (o la sua ritenuta sussistenza) produce una presunzione relativa che rafforza la valutazione della pericolosità e della necessità della misura cautelare più afflittiva.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
art. 274, lett. c) c.p.p.
Norma che indica tra le esigenze cautelari la necessità di impedire la commissione di nuovi delitti; il Tribunale ha richiamato tale esigenza per giustificare la custodia in carcere, alla luce di elementi di pericolosità e di inserimento nel gruppo criminoso.
Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, comma 1‑ter
art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte.
Massime di principio
- La semplice pretesa di 'marginalità' della posizione dell'imputato non è sufficiente a ottenere la sostituzione della custodia in carcere se sussistono elementi concreti di collegamento con un contesto criminoso e di pericolosità (condanne, pendenze, violazioni di misure precedenti).
- La sussistenza di un'aggravante collegata al metodo mafioso (art. 416‑bis) comporta una presunzione relativa che rafforza la valutazione della pericolosità e la Giurisprudenza ritiene legittimo privilegiare misure più afflittive quando ricorrono tali elementi.
- La valutazione delle esigenze cautelari è rimessa al giudice del riesame e richiede motivazione puntuale; la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando esso si limita a riproporre rilievi già esaminati e adeguatamente motivati dal giudice di merito senza dimostrare errori di diritto o gravi omissioni.
- Precedenti penali, pendenze giudiziarie e violazioni di misure precedenti (es. inosservanza degli arresti domiciliari) pesano fortemente sulla possibilità di ottenere misure meno afflittive.
- La proposta soluzione degli arresti domiciliari in luogo diverso da quello di consumazione del reato può essere valutata positivamente solo se concretamente idonea ed adeguatamente motivata a prevenire ogni contatto con vittime o con sodali; in assenza di prova che ciò sia efficace, il giudice può ritenere inidonea la misura autodetentiva.
- Le impugnazioni che non apportano nuovi elementi di fatto o diritto rispetto alla decisione impugnata sono a rischio di inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese.
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