Cassazione Civile, Ordinanza n. 35107/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un accordo transattivo stipulato tra il fallimento della società originaria, la società affittuaria del ramo d'azienda e un terzo soggetto immobiliare, dopo un affitto di ramo d'azienda disciplinato in relazione all'art. 2112 c.c. La società affittuaria, avendo pagato a sette lavoratori quote di TFR maturate nel periodo in cui costoro erano dipendenti della società poi fallita, ha chiesto di essere ammessa al passivo in privilegio per il rimborso di quanto versato. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che l'accordo transattivo del 18 dicembre 2014 imponesse alla società affittuaria di tenere indenne il fallimento da ogni onere legittimamente reclamato in forza della corretta applicazione dell'art. 2112 c.c. Il tribunale, invece, ha interpretato la clausola negoziale nel senso che essa riguardasse l'ipotesi opposta, cioè la rivalsa del fallimento per debiti della società affittuaria, e ha quindi ammesso il credito della società al passivo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che il tribunale aveva interpretato erroneamente la transazione e che la clausola avrebbe dovuto coprire anche il pagamento del TFR effettuato dalla società affittuaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure di motivazione fossero formulate secondo un paradigma non più ammissibile nel vigore del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché miravano in sostanza a rimettere in discussione la ricostruzione interpretativa della clausola transattiva. Ha inoltre affermato che l'interpretazione degli atti privati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, qui non specificamente indicati né violati in modo puntuale. Ha quindi confermato l'impostazione del tribunale, secondo cui nell'affitto di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. il TFR maturato nel periodo anteriore resta debito del datore originario, mentre l'affittuario che lo paghi può agire in regresso/ripetizione secondo l'assetto risultante dal rapporto e dall'accordo transattivo. Il fallimento è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo
art. 99 l.fall.
richiamato insieme all'art. 98 l.fall. per l'opposizione allo stato passivo
art. 2112 c.c.
si applica anche all'affitto di ramo d'azienda; il lavoratore conserva la tutela del rapporto e, in tema di TFR, il datore originario resta obbligato per la quota maturata prima del trasferimento, mentre l'affittuario risponde per il periodo successivo e può essere solidalmente tenuto per la quota anteriore
art. 2751-bis, n. 1, c.c.
richiamato quale titolo di privilegio del credito ammesso al passivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e non delle questioni interpretative o della semplice insufficienza motivazionale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato in ricorso, ma le doglianze sono state ritenute inidonee a integrare il vizio denunciato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato nel ricorso per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata reputata inammissibile perché in realtà diretta contro l'interpretazione del contratto
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale di decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non è utilizzabile per contestare l'interpretazione di una clausola contrattuale o la sufficienza della motivazione.
- L'interpretazione degli atti privati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
- Quando il giudice di merito fornisce una interpretazione plausibile e logicamente argomentata del contratto, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del contenuto negoziale.
- Nell'affitto o trasferimento di ramo d'azienda, l'art. 2112 c.c. opera anche se il veicolo tecnico-giuridico è diverso dalla cessione, purché vi sia continuità dell'organizzazione aziendale e subentro del nuovo gestore nel rapporto di lavoro.
- In tema di TFR, la quota maturata prima del trasferimento resta a carico del datore originario; il cessionario o affittuario può essere solidalmente obbligato verso il lavoratore, ma tale solidarietà non muta la titolarità sostanziale del debito riferito al periodo anteriore.
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