Cassazione Penale, Sentenza n. 17957/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 21/06/2023, che aveva riformato la condanna di primo grado (reati indicati agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 5 cod. pen.) dichiarando "non doversi procedere" per mancanza di querela. Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per violazione di legge (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), sostenendo che la riserva di costituirsi parte civile espressa dalla persona offesa in sede di denuncia dovesse essere considerata, ai sensi del principio del favor querelae, equivalente alla proposizione della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che la semplice "riserva" di costituirsi parte civile, senza successiva esplicita querela o formale costituzione di parte civile, non possa essere interpretata come manifestazione sufficiente della volontà di punizione. Pur riconoscendo che il favor querelae è criterio interpretativo in caso di incertezza, la Corte ha sottolineato la necessità di dati oggettivi che attestino una volontà effettiva e specifica di querela; la mera dichiarazione di riserva è ontologicamente diversa da una manifestazione di volontà e non può essere trasformata in una querela per ficto. Pertanto il rigetto della prosecuzione per difetto di querela è confermato e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato come norma di riferimento per l'applicazione del favor querelae: la Corte afferma che il principio può aiutare nell'interpretazione di manifestazioni incerte, ma non può sostituire una concreta e attuale volontà di querela quando questa manca del tutto.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Citato come limite formale alla materia di cui il ricorso poteva trattare (limiti di impugnazione), ossia nei limiti previsti dalla disposizione.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di cassazione dedotto (violazione di legge) dal Procuratore Generale.
artt. 76, 78, 100, 122 cod. proc. pen.
Richiamati per sottolineare le formalità e le modalità processuali con cui la persona offesa può costituirsi parte civile (personalmente, con difensore, o con procuratore speciale): tali formalità evidenziano l'insufficienza della mera riserva.
art. 110, 624, 625 n.2 e n.5 cod. pen.
Norme penali relative ai reati per cui l'imputato era stato inizialmente condannato in primo grado; menzionate per il contesto fattuale ma la decisione della Cassazione è focalizzata sul profilo processuale della querela.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 19971/09/01/2023; Sez. 2, n. 5193/05/12/2019; Sez. 5, n. 18862/23/01/2023; Sez. 5, n. 2665/12/10/2021)
La Corte richiama precedenti di legittimità che illustrano il favor querelae e i suoi limiti: alcuni orientamenti riconoscono che manifestazioni non formali possono essere interpretate come querela, ma la giurisprudenza più recente e la Cassazione in questo caso distinguono la mera 'riserva' da una manifestazione effettiva di volontà.
Massime di principio
- La semplice "riserva" di costituirsi parte civile nella denuncia non equivale automaticamente alla proposizione della querela: serve una manifestazione di volontà concreta e riconoscibile.
- Il principio del "favor querelae" è applicabile per chiarire espressioni ambigue o non rituali ma non può essere usato per creare ex nihilo una querela quando manca qualsiasi esternazione di volontà.
- Per reati perseguibili a querela, la persona offesa deve o presentare la querela o formalizzare la costituzione di parte civile secondo le modalità previste (artt. 76, 78, 100, 122 cod. proc. pen.) affinché il processo possa proseguire.
- In presenza di dichiarazioni ambigue nella denuncia, è prudente per l'autorità e per il giudice sollecitare chiarimenti o invitare la parte offesa a formalizzare la querela o la costituzione di parte civile.
- Dal punto di vista difensivo e procedurale, chi intende esercitare il diritto di querela dovrebbe curarne la formale proposizione o la tempestiva costituzione di parte civile con l'ausilio di un difensore o procuratore speciale per evitare il rischio di estinzione del procedimento.
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