Corte di giustizia, Sentenza C-160/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 aprile 2022. — « Nikopolis AD Istrum 2010 » EOOD e « Agro – eko 2013 » EOOD contro Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie ». — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamenti ai beneficiari – Articolo 75 – Termine di pagamento – Rispetto – Assenza – Rifiuto implicito della domanda di aiuto. — Cause riunite C-160/21 e C-217/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite due cause bulgare, ha chiarito che il termine di pagamento previsto dall’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 non trasforma il silenzio dell’organismo pagatore in un diniego tacito. Il pagamento può avvenire anche oltre la scadenza, se le verifiche di ammissibilità non sono ancora concluse, e ciò non dipende dall’avviso dato all’agricoltore sui controlli supplementari. La soluzione tutela sia l’effettività dei controlli sia gli interessi finanziari dell’Unione, evitando al contempo di precludere ai beneficiari il pagamento quando l’amministrazione intenda ancora erogarlo.
Rinvio pregiudiziale sulla PAC: se il mancato pagamento entro il termine dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 equivalga a un rigetto implicito della domanda di aiuto.
La questione giuridica
Se l’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 debba essere interpretato nel senso che il mancato pagamento, da parte dell’organismo pagatore, dell’aiuto richiesto entro il termine ivi previsto costituisce una decisione implicita di rigetto della domanda; e se, in caso di controlli/verifiche supplementari oltre tale termine, rilevi il fatto che l’agricoltore sia stato o meno informato di tali controlli.
Principio di diritto
Il mancato pagamento di un aiuto PAC entro il termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 non costituisce, di per sé, un rigetto implicito della domanda di aiuto. Quel termine ha valore ordinatorio/indicativo e non assoluto, poiché la normativa consente che le verifiche di ammissibilità siano completate anche dopo la scadenza e che il pagamento segua successivamente; la circostanza che il beneficiario sia stato o meno informato di controlli supplementari è irrilevante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
- Articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014
- Articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento (UE) 2017/2393
Rinvio pregiudiziale sul termine di pagamento degli aiuti PAC
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dal Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo nell’ambito di controversie tra due società agricole bulgare e l’organismo pagatore nazionale. La questione centrale è l’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in materia di tempi di pagamento degli aiuti della politica agricola comune.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑160/21, Nikopolis AD Istrum 2010 EOOD aveva presentato domanda di aiuto per la campagna 2019 nell’ambito di otto regimi di sostegno. Dopo controlli automatici e controlli in loco, l’amministrazione aveva sospeso l’esame della domanda a seguito di una segnalazione di possibili indizi di frode e, successivamente, aveva comunicato che la domanda era ancora in fase di controllo supplementare. La società ha quindi impugnato il mancato pagamento ritenendolo un rigetto implicito.
Nella causa C‑217/21, Agro – eko 2013 EOOD aveva presentato domanda di aiuto per la campagna 2018, compresa la misura 10 relativa ai pagamenti agro-climatico-ambientali. Pur avendo ottenuto il pagamento per gli altri regimi, non aveva ricevuto alcuna decisione sulla misura 10 e, anche in questo caso, ha dedotto un rigetto implicito per mancato pagamento entro il termine legale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, designi la chiusura del procedimento di pagamento;
- se la mancata ricezione dell’importo richiesto equivalga a un rigetto della domanda;
- se i controlli di ammissibilità debbano essere completati prima della scadenza del termine, salvo eccezioni;
- se il mancato rispetto del termine comporti un rigetto implicito, specialmente quando l’agricoltore non sia stato informato di controlli supplementari e non esista un atto scritto relativo a tali controlli.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il considerando 27 del regolamento n. 1306/2013, che collega il pagamento tempestivo agli agricoltori con la tutela dell’annualità di bilancio. Sono poi centrali:
- l’articolo 40, che disciplina il rispetto dei termini di pagamento e la non ammissibilità al finanziamento unionale dei pagamenti fuori termine, salvo deroghe proporzionate;
- l’articolo 58, che impone agli Stati membri di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione;
- l’articolo 74, sui controlli amministrativi e in loco delle domande di aiuto;
- l’articolo 75, che fissa il periodo ordinario di pagamento dal 1° dicembre al 30 giugno dell’anno successivo e subordina il pagamento alla verifica delle condizioni di ammissibilità.
Sono inoltre richiamati il regolamento delegato (UE) n. 907/2014, in particolare gli articoli 5 e 5 bis, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in particolare gli articoli 24 e 25, che disciplinano controlli, valutazioni e possibilità di preavviso nei controlli in loco.
Ragionamento della Corte
La Corte parte da un principio generale di interpretazione: il mero silenzio di un’istituzione o di un’autorità nazionale che attua il diritto dell’Unione non può essere considerato un rigetto implicito, salvo previsione espressa del diritto UE. Nel caso di specie, né il regolamento n. 1306/2013 né altri atti pertinenti prevedono che, alla scadenza del termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, la mancata erogazione equivalga automaticamente a un diniego.
La Corte osserva inoltre che il sistema del regolamento consente, in concreto, che la verifica dell’ammissibilità venga completata anche oltre il termine di pagamento. L’articolo 75, paragrafo 2, stabilisce infatti che i pagamenti sono effettuati solo dopo il completamento dei controlli, ma non impone un termine per la loro conclusione; ciò lascia intendere che tali controlli possano proseguire oltre il 30 giugno. In questo contesto, la circostanza che il beneficiario sia stato o meno informato dei controlli supplementari non è rilevante, poiché le modalità di informazione sono rimesse agli Stati membri e il regolamento di esecuzione consente persino controlli in loco senza preavviso.
Inoltre, la Corte valorizza l’articolo 40 e il regolamento delegato n. 907/2014, che ammettono deroghe e riconoscono che ritardi nei pagamenti possono derivare da controlli supplementari su domande controverse. Ne deriva che il termine dell’articolo 75, paragrafo 1, ha natura non assoluta ma indicativa. Equiparare il suo superamento a un rigetto implicito comprometterebbe sia la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, sia quella degli agricoltori, costringendo questi ultimi a impugnare un diniego inesistente quando l’amministrazione potrebbe ancora procedere al pagamento.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che il mancato pagamento di un aiuto richiesto da un agricoltore entro il termine previsto dall’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 non costituisce una decisione implicita di rigetto della domanda, indipendentemente dall’eventuale mancata informazione del beneficiario sui controlli supplementari. Il termine è dunque ordinatorio e non perentorio, salvo che una norma espressa disponga diversamente.
Rilievo pratico per gli operatori
Per i professionisti che assistono imprese agricole e organismi pagatori, la sentenza chiarisce che il ritardo nel pagamento non consente, di per sé, di fondare un ricorso contro un supposto diniego tacito. Occorre verificare se esista un atto espresso di rigetto o se l’amministrazione stia ancora svolgendo controlli legittimi; il solo superamento del termine di pagamento non basta a far maturare un provvedimento negativo impugnabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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