Cassazione Penale, Sentenza n. 2776/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.M. impugna il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Napoli Nord per difetto di querela relativamente al reato di sottrazione di energia elettrica (artt. 624 e 625 n.2 c.p.), contestando che il giudice non abbia consentito la contestazione, in udienza, dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (energia destinata a pubblico servizio) che renderebbe il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva ritenuto intervenuta l'improcedibilità perché la società offesa non aveva presentato querela nei termini decorrenti dall'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e aveva escluso un obbligo di avviso da parte dell'autorità giudiziaria o della P.G.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il P.M. potesse legittimamente effettuare, in udienza dibattimentale, la contestazione suppletiva dell'aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio, posto che la prima udienza utile indicata nel decreto di citazione (21/03/2024) era successiva al termine di efficacia della novella (30/03/2023). Perciò la declaratoria di non doversi procedere adottata dal Tribunale è viziata per violazione del principio del contraddittorio; la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo del giudizio (consentendo al P.M. la contestazione dell'aggravante)
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma sul furto; il fatto strutturale di sottrazione della cosa altrui (qui energia elettrica) è il reato contestato.
art. 625 c.p., n.2 e n.7
art. 625, n.2; art. 625, n.7, cod. pen.
n.2 (circostanze aggravanti generali) e n.7 (quando il bene è destinato a un pubblico servizio). La Corte riconosce che l'aggravante n.7 può essere valutata come circostanza oggettiva attinente alla destinazione del bene (energia destinata a pubblico servizio) e che la sua contestazione può rendere il reato procedibile d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Ha modificato la procedibilità di taluni reati (introducendo termini e condizioni di querela/procedibilità) con effetto dal 30/12/2022; la Corte valuta l'effetto sulla possibilità del P.M. di integrare la contestazione in dibattimento se la prima udienza è successiva al 30/03/2023.
art. 85 d.lgs. n.150/2022 (richiamato)
art. 85 d.lgs. n.150/2022
Rilevato come norma che disciplina termini e condizioni per la querela a seguito della novella legislativa; rilevanza pratica nella valutazione della procedibilità.
art. 129 c.p.p.
Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare l'immediata improcedibilità se viene accertata la mancanza di una condizione di procedibilità; la Corte però specifica che tale declaratoria non può essere adottata senza rispettare il contraddittorio e senza consentire al P.M. di esercitare la facoltà di contestazione integrativa quando legittima.
artt. 516 e 517 c.p.p.
art. 516 e art. 517 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di modifica della contestazione e la contestazione di circostanze aggravanti in dibattimento; la Corte conferma che tali modifiche sono ammissibili dopo l'apertura del dibattimento e, quindi, possono essere compiute validamente in udienza quando la prima udienza utile sia successiva al termine di efficacia della novella.
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023 (P.G. in proc. Marcì)
Cass. Sez. 4, 07/11/2023, P.G. in proc. Marcì, Rv. 285422-02
Giurisprudenza che ha ritenuto legittima la contestazione in fatto dell'aggravante del bene destinato a pubblico servizio nel furto di energia elettrica e che tale aggravante può essere ritenuta in sentenza anche senza formulazione espressa molto particolareggiata.
Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024 (P.M. in proc. Midolo)
Cass. Sez. 4, 27/03/2024, P.M. in proc. Midolo, Rv. 286344
Conferma il principio che, quando il termine per la querela è decorso, è consentito al P.M., in udienza dibattimentale, modificare l'imputazione contestando un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
Massime di principio
- Se la prima udienza dibattimentale indicata nel decreto di citazione è successiva al 30/03/2023 (pertinenze temporali della novella d.lgs. n.150/2022), il P.M. può validamente contestare in dibattimento un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, anche se la fattispecie originaria richiedeva querela.
- Il giudice non può dichiarare l'immediata improcedibilità per difetto di querela senza consentire l'interlocuzione e senza permettere al P.M. di esercitare la facoltà di contestazione integrativa prevista dagli artt. 516 e 517 c.p.p.; altrimenti la decisione è viziata per lesione del principio del contraddittorio.
- L'aggravante di cui all'art. 625, n.7 (bene destinato a pubblico servizio) è frequentemente considerata di natura oggettiva e può essere desunta e contestata sulla base della descrizione fattuale del capo di imputazione, potendo rendere il reato procedibile d'ufficio.
- Se il P.M. aveva già avuto una precedente occasione utile di modificare la contestazione prima dell'entrata in vigore della novella e non l'ha fatto, la contestazione sopravvenuta può essere sospettata di perseguire un effetto sostitutivo dell'omessa querela; la valutazione concreta dipende dalle date e dalle circostanze processuali (data di apertura del dibattimento).
- Nelle ipotesi analoghe è necessario verificare prioritariamente la data della prima udienza utile e se il P.M. abbia o meno potuto esercitare prima l'azione correttiva di contestazione: in presenza di prima udienza successiva alla novella, il P.M. va autorizzato a integrare la contestazione; il giudice deve consentire il contraddittorio prima di pronunciare l'improcedibilità.
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