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Ordinanza

Ordinanza n. 302/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione del dirigente-responsabile della Provincia di Biella, Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, 20.5.2026, n. 665 avente ad oggetto il “provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica, prevista dall’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, alla Modica Energia s.r.l. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza 9.984,6 kWp, da realizzarsi nel Comune di Masserano”; - dei pareri negativi relativi alla istanza per autorizzazione unica presentata dalla Modica Energia s.r.l. di cui alla suddetta determinazione della Provincia di Biella e in particolare di quelli espressi dalla Regione Piemonte, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e dal Comune di Masserano nella conferenza di servizi svolta nelle sedute del 19.3.2026 (III seduta) e 28.4.2026 (IV seduta) così come dei verbali delle sedute stesse; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso; con riserva di proposizione di azione risarcitoria.

Giustizia amministrativa202601034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico da 9.984,6 kWp nel Comune di Masserano, unitamente ai pareri negativi e ai verbali della conferenza di servizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, deducendo l'illegittimità del provvedimento finale e dei pareri negativi espressi nella conferenza di servizi, in particolare dalla Soprintendenza, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Masserano. Nella fase cautelare, il TAR ha ritenuto che il diniego sembrasse essersi appiattito sul parere negativo della Soprintendenza senza considerare l'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024, la specificità dell'impianto agrivoltaico e il necessario bilanciamento tra tutela paesaggistica, interesse ambientale e interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Collegio ha inoltre rilevato che i pareri della Soprintendenza e della Regione avrebbero dovuto essere trattati come dissensi qualificati, da sottoporre a una valutazione ponderata in sede di conferenza di servizi. È stata contestata anche la motivazione paesaggistica, poiché le autorità competenti non avrebbero potuto limitarsi a suggerire la delocalizzazione dell'impianto, senza indicare accorgimenti tecnici idonei a renderlo compatibile con il paesaggio. È stata infine ravvisata, in via cautelare, una possibile illogicità nel riferimento a impianti di fonte rinnovabile meramente 'autorizzandi' ai fini del cumulo paesaggistico, essendo attuale il pregiudizio paesaggistico soltanto con riguardo agli impianti esistenti. La società ha rappresentato, quanto al periculum in mora, il rischio di perdita dell'interesse alla realizzazione dell'impianto per il protrarsi del giudizio e l'imminente scadenza del termine previsto dal preliminare di acquisto del terreno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente, nei limiti propri della fase cautelare, una favorevole prognosi di accoglimento del ricorso. Ha considerato meritevoli di approfondimento le censure relative alla mancata valutazione dell'idoneità dell'area, della natura agrivoltaica dell'impianto, del primario interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e del bilanciamento con la tutela paesaggistica. Ha inoltre ritenuto che il parere paesaggistico non potesse tradursi in un potere di veto né esaurirsi in una richiesta di delocalizzazione priva dell'indicazione di possibili misure di mitigazione o adattamenti progettuali. Il periculum in mora è stato ravvisato nel possibile venir meno dell'interesse alla realizzazione dell'impianto e nell'imminente scadenza del preliminare di acquisto del terreno. Per effetto dell'accoglimento, l'Amministrazione dovrà riaprire il procedimento e rinnovare la relativa istruttoria alla luce delle coordinate indicate nell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito all'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190

    Disciplina l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile oggetto del procedimento.

  • art. 11-bis, comma 2, d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190

    È richiamato quale parametro per la valutazione dell'idoneità dell'area destinata all'impianto.

  • art. 2 d.l. n. 175/2025

    Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

    È indicato come disposizione che rende applicabile l'art. 11-bis del d.lgs. n. 190/2024 alla specifica autorizzazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'amministrazione procedente non può recepire acriticamente il parere negativo dell'autorità paesaggistica, ma deve valutare anche l'idoneità dell'area, la specificità del progetto e il bilanciamento tra tutela del paesaggio, interesse ambientale e interesse alla produzione di energia rinnovabile.
  • I pareri negativi della Soprintendenza e delle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi devono essere esaminati come dissensi qualificati e sottoposti a una valutazione ponderata, tenendo conto della particolare rilevanza attribuita dall'ordinamento alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
  • Il parere dell'autorità paesaggistica non può risolversi in un potere di veto assoluto sull'impianto né nella mera richiesta di delocalizzazione: deve indicare, ove possibile, gli accorgimenti tecnici e le misure progettuali idonei a rendere l'opera compatibile con il paesaggio.
  • La valutazione del cumulo paesaggistico con altri impianti di energia rinnovabile deve riferirsi a impianti esistenti, rispetto ai quali il pregiudizio è attuale; è illogico fondarla anche su impianti soltanto autorizzandi, in assenza di un pregiudizio concretamente attuale.
  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio che il protrarsi del giudizio faccia venir meno l'interesse economico alla realizzazione di un impianto e nella prossima scadenza del termine previsto per l'acquisto del terreno necessario al progetto.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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