Sentenza n. 616/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Il ricorso presentava plurime irregolarità: mancata sottoscrizione digitale, procura alle liti priva dell’attestazione di conformità all’originale cartaceo firmata digitalmente, mancato deposito della sentenza in copia conforme all’originale e assenza della prova della notificazione del titolo all’Amministrazione, necessaria anche per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la comunicazione dell’accredito, da parte di Sogei s.p.a., dell’importo dovuto nel borsellino elettronico della ricorrente. La ricorrente ha quindi confermato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la rifusione delle spese sulla base della soccombenza virtuale. La memoria difensiva depositata dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché tardiva, essendo stata depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza camerale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha adempiuto alla sentenza durante il giudizio, accreditando alla ricorrente l’importo riconosciuto. Il Collegio ha rilevato che l’adempimento tardivo confermava l’incontestata fondatezza sostanziale della pretesa. Tuttavia, il ricorso presentava plurime irregolarità processuali che avrebbero dovuto essere sanate prima di poter pronunciare l’accoglimento della domanda; il pagamento era intervenuto prima della sanatoria. Per tale ragione le spese di lite sono state compensate. Il Ministero è stato comunque condannato a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamato quale fondamento del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale ottemperando.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la cui decorrenza deve essere verificata ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Concorre a individuare il termine per il deposito delle memorie difensive.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Applicato con l’art. 73, comma 1, c.p.a., comporta l’inammissibilità della memoria depositata oltre quindici giorni liberi prima dell’udienza camerale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità della pronuncia per il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Consente il rimborso del contributo unificato a carico della parte pubblica soccombente sostanziale, anche in presenza di compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’Amministrazione intervenuto nel corso del processo e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’Amministrazione può confermare la fondatezza sostanziale della pretesa del ricorrente, ma non impone necessariamente la condanna alle spese quando il ricorso presenti irregolarità processuali non ancora sanate e l’adempimento intervenga prima della loro regolarizzazione.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere non esclude il rimborso del contributo unificato quando l’adempimento dell’Amministrazione sia intervenuto nel corso del giudizio e risulti sostanzialmente riconducibile alla fondatezza della pretesa azionata.
- Nel rito camerale, la memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
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