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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1738/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma del 17/12/2021 che, su richiesta congiunta di Pubblico Ministero e difesa, aveva dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nei confronti di Genovese per il reato contestato come truffa (art. 640 c.p.) in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Il Procuratore generale ha censurato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta fosse più correttamente riconducibile all'art. 629 c.p. (estorsione), nella forma consumata, dal momento che l'imputato avrebbe effettivamente ottenuto la consegna del denaro richiesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'ufficio della Procura, esercitando i propri poteri esclusivi, avrebbe potuto modificare il capo di imputazione in udienza, adeguandolo alla diversa qualificazione (se ritenuta opportuna). Non avendo il Pubblico Ministero provveduto a modificare l'imputazione davanti al Tribunale monocratico (competente anche per la fattispecie di estorsione semplice), la decisione del Tribunale, basata sulla descrizione del fatto nel capo di imputazione come truffa e sul difetto di querela, non è censurabile. Conseguentemente il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare "non doversi procedere" quando l'azione penale non può essere iniziata, qui per difetto di querela rispetto alla fattispecie indicata nel capo d'imputazione.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa; è la qualificazione contenuta nel capo di imputazione su cui il Tribunale ha deciso, con conseguente applicazione della regola sulla querela indicata nel provvedimento.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; è stata invocata dal Procuratore generale come qualificazione alternativa e più corretta del fatto, sostenendo che il denaro era stato effettivamente ottenuto (forma consumata). La Corte ha rilevato che tale diversa qualificazione avrebbe dovuto essere proposta dal Pubblico Ministero in udienza.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dalla Corte di appello per disporre la trasmissione dell'appello alla Corte di Cassazione; citata nel procedimento di impugnazione dell'atto del Tribunale.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione giuridica del fatto può essere diversa (es. truffa vs estorsione), è prerogativa del Pubblico Ministero modificare l'imputazione in udienza; se non lo fa, il giudice decide sulla base del capo di imputazione così come formulato.
  • Una sentenza di "non doversi procedere" per difetto di querela rispetto a un determinato reato è solitamente inattaccabile con successo se l'organo inquirente non ha provveduto a rettificare o integrare il capo di imputazione in tempo utile.
  • Il mero rilievo di una diversa qualificazione fattuale da parte del Procuratore generale non equivale automaticamente a un vizio della decisione del giudice se il pm titolare del procedimento non ha esercitato i poteri modificativi in udienza.
  • In caso di contestazione tra qualificazioni alternative, valutare tempestivamente (in udienza preliminare o nel corso del dibattimento) la necessità e la legittimità di modificare il capo di imputazione per evitare inammissibilità o declaratorie di non doversi procedere.
  • Le impugnazioni del Procuratore generale possono essere dichiarate inammissibili se il motivo è privo di efficacia perché la scelta processuale spettava esclusivamente al Pubblico Ministero che ha condotto il procedimento in primo grado.

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