Cassazione Penale, Sentenza n. 4771/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma da parte della Corte d'Appello di Catanzaro della sentenza di condanna (Tribunale di Castrovillari 16/07/2021) per usura aggravata (art. 644 c.p.). I motivi dedotti dal difensore riguardavano: (1) prescrizione del reato per presunta novazione dell'accordo usurario dopo il primo periodo di interessi (si sosteneva che nel 2018-2019 fosse stata restituita soltanto la quota capitale, estinguendo gli interessi e facendo decorrere la prescrizione dalla pattuizione originaria del 2011); (2) violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza per aver condannato per atti successivi al termine indicato nel capo di imputazione; (3) applicabilità della diminuente per recesso/rinuncia (art. 56 c.p.), in quanto l'imputato avrebbe rinunciato agli interessi successivi; (4) inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (5) carenza di motivazione e contraddittorietà rispetto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5 (stato di bisogno della vittima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: (1) la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il reato si è perfezionato con l'accordo usurario del 2011 e con i primi pagamenti, non essendo provata la novazione; inoltre ha applicato l'art. 644-ter c.p., facendo decorrere la prescrizione dall'ultima riscossione (ultimo pagamento) avvenuta nell'aprile 2019; (2) la doglianza sulla diversità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione; (3) il recesso attivo/rinuncia non è applicabile poiché il reato si era già perfezionato al momento dell'accettazione dell'accordo usurario e dei primi pagamenti; (4) il diniego delle attenuanti generiche è motivato adeguatamente in base alla gravità dei fatti, ai precedenti e alla mancanza di elementi favorevoli utili; (5) la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno è stata correttamente valutata dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché all'importo di euro 3.000 a titolo di cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La condanna di merito (3 anni di reclusione ed euro 8.000 di multa) resta confermata.
Norme richiamate
art. 644-ter cod. pen.
la prescrizione per il reato di usura "decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale"
La prescrizione del reato di usura decorre dall'ultima riscossione (interessi o capitale); i pagamenti intervenuti in esecuzione dell'accordo usurario costituiscono atti consumativi che fanno decorrere la prescrizione dall'ultimo pagamento.
art. 644 cod. pen.
Il delitto di usura è un reato a schema duplice: si perfeziona con l'accordo per interessi usurari ma può consumarsi progressivamente con le riscossioni; pertanto l'accettazione della promessa e i pagamenti parziali integrano elementi utili per la configurazione del reato.
art. 1194 cod. civ.
I pagamenti effettuati dal debitore vanno imputati prioritariamente agli interessi scaduti e poi al capitale; applicazione di tale principio per determinare che pagamenti apparentemente di capitale possono in realtà aver estinto interessi.
art. 56 cod. pen.
La diminuente per il recesso o la rinuncia ha natura applicabile solo se l'evento illecito è effettivamente impedito da un comportamento dell'agente; nel caso di usura, se il reato era già perfezionato, la rinuncia successiva non integra la diminuente.
art. 62-bis cod. pen.
La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; il diniego non richiede esame di ogni circostanza dedotta, basta motivare sulle circostanze ritenute decisive.
artt. 178, 521, 522, 598 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione a nullità e difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto tali questioni non dedotte tempestivamente e quindi inammissibili in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, l'irrogazione di una somma a titolo di cassa delle ammende. Applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La prescrizione del reato di usura va computata dall'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (art. 644-ter c.p.): pagamenti successivi all'accordo originario possono far decorrere la prescrizione dall'ultimo pagamento.
- Secondo l'art. 1194 c.c., gli acconti vanno imputati prima agli interessi: nella valutazione dell'eventuale estinzione degli interessi l'onere probatorio sulla novazione è a carico della difesa e i giudici possono ritenere che i pagamenti abbiano coperto interessi già maturati.
- La presunta novazione dell'accordo originario richiede prova; senza prova convincente la giurisprudenza ritiene il reato consumato con l'accordo e i primi pagamenti.
- Il recesso attivo o la rinuncia (art. 56 c.p.) non è applicabile se il reato si era già perfezionato al momento della rinuncia: la mera rinuncia successiva non cancella la consumazione pregressa.
- La valutazione delle attenuanti generiche e delle aggravanti è riservata al giudice di merito; in Cassazione si controlla la logicità e la non contraddittorietà della motivazione, non una completa riconsiderazione di tutti gli elementi.
- L'elemento dello "stato di bisogno" ai fini dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, va inteso come condizione che limita significativamente la libertà negoziale della vittima; non è necessario che il bisogno sia moralmente meritevole.
- In cassazione non sono ammissibili questioni proceduralmente rilevanti (es. difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza) se non dedotte nei precedenti gradi di giudizio: molte nullità hanno carattere "a regime intermedio" e devono essere sollevate tempestivamente.
- Rischi pratici: chi propone ricorso senza fondamento o solleva inammissibiliità rischia la condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la tempestività e la fondatezza dei motivi prima del deposito.
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