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Sentenza

Sentenza n. 9842/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- del 19 dicembre 2022, con cui è stata respinta l’istanza di emersione di lavoro irregolare del ricorrente;

Giustizia amministrativa202304972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione di lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, richiedente la protezione internazionale, era stato assunto il 6 maggio 2020 con contratto a tempo indeterminato; la datrice di lavoro aveva presentato il 17 giugno 2020 domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020. La Prefettura aveva respinto l'istanza rilevando che il rapporto di lavoro era stato instaurato prima della presentazione della domanda e che, al momento dell'istanza, il ricorrente soggiornava regolarmente in Italia, poiché il ricorso contro il diniego della protezione internazionale era ancora pendente. Il ricorrente ha dedotto di possedere tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda di emersione e ha chiesto l'annullamento del diniego, previa sospensione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. La disciplina dell'emersione può applicarsi anche ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, in ragione dell'autonomia della procedura rispetto a quella relativa alla protezione internazionale, ma soltanto quando l'emersione riguardi un rapporto con un datore di lavoro diverso. Non è invece consentito utilizzare la procedura per regolarizzare un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato e già conosciuto dall'ordinamento, poiché manca in tal caso l'esigenza di assicurare le tutele proprie dell'emersione. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui l'accesso è ammissibile, per lo straniero già titolare di un regolare contratto a tempo parziale, soltanto per un diverso rapporto, da stipulare o irregolare, relativo alle ore residue. Le eventuali disparità derivanti dal fatto che uno straniero irregolarmente impiegato possa risultare avvantaggiato rispetto a un richiedente asilo regolarmente impiegato non possono essere corrette dal giudice mediante un'interpretazione contra legem. Il diniego è stato quindi ritenuto conforme al quadro normativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    «disciplina sull'emersione»

    La procedura di emersione non può essere utilizzata per regolarizzare un rapporto di lavoro già regolare e già emerso nell'ordinamento; può operare, anche nei confronti di titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per un diverso rapporto di lavoro.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La disciplina dell'emersione del lavoro irregolare può applicarsi anche allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, poiché la procedura di emersione è autonoma rispetto a quella relativa alla protezione internazionale, ma l'emersione deve riguardare un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro.
  • La procedura di emersione non può essere utilizzata per regolarizzare un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato e già emerso nell'ordinamento, quando non sussista l'esigenza di assicurare le specifiche tutele della regolarizzazione.
  • Lo straniero già titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo parziale può accedere alla procedura di emersione soltanto per un diverso rapporto di lavoro, da stipulare o irregolare in essere, relativo alle ore lavorative residue.
  • Il giudice amministrativo non può colmare in via interpretativa eventuali disallineamenti tra fattispecie concrete mediante un'interpretazione contra legem, quando la disciplina normativa applicabile esprima una diversa scelta legislativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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