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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10174/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). La ricorrente contestava la sussistenza di gravi indizi di appartenenza al sodalizio, sostenendo che le prove (soprattutto intercettazioni) dimostravano al più una contiguità compiacente o, eventualmente, un favoreggiamento personale. Si lamentava errore di attribuzione in alcune trascrizioni (frasi imputate alla ricorrente sarebbero state pronunciate da terzi), insufficiente prova della disponibilità di ingenti somme della cosca e illogicità della motivazione anche circa l'applicazione della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; si richiamava inoltre una precedente assoluzione per favoreggiamento (art. 384 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure proposte siano, in larga parte, istanza di rivalutazione del merito e del contenuto delle intercettazioni, materie rimesse al giudice di merito; non è stata dimostrata la "manifesta illogicità" della motivazione. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto gravi indizi in base a un compendio di intercettazioni che indicavano il ruolo della ricorrente come custode di denaro della cosca e il suo rapporto diretto con il capo-cosca nelle decisioni sulla distribuzione delle somme. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.). Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato tra le norme indicate dai ricorrenti in tema di valutazione delle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione della normativa sulle intercettazioni o della loro utilizzazione tale da rendere manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito.

  • art. 273, comma 1 c.p.p.

    art. 273, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di gravità indiziaria e misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria ai sensi di tale disciplina.

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Norma sostanziale invocata per la contestazione dell'associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che, anche in assenza di riti di affiliazione o di reati-fine specifici a carico della ricorrente, indizi quali la custodia di somme della cosca e i contatti diretti con il capo possano giustificare, a livello di gravità indiziaria, l'imputazione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

  • art. 384 c.p.

    Richiamata dalla difesa per la precedente assoluzione di Alessia Cerchiara per favoreggiamento per causa scusante; la Corte ha distinto le posizioni, rilevando che alla ricorrente in esame è contestato un ruolo diverso e più strutturale (custodia di denaro e rapporti con il capo), per cui la precedente vicenda non travolge la valutazione degli indizi attuali.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di particolare gravità, ivi compresi quelli di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale presunzione, poiché il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi che dimostrassero l'interruzione dei rapporti con il sodalizio e ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti cautelari non è consentita la rivalutazione globale del materiale probatorio: va dimostrata la "manifesta illogicità" o la violazione di norme per ottenere accoglimento.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di merito affidata al giudice di merito; per contestarne l'apprezzamento occorre provare specifici travisamenti decisivi o illogicità manifeste nella valutazione.
  • La detenzione o la custodia di somme ricollegabili alla cosca e i contatti stabili e diretti con i vertici possono configurare, anche in assenza di riti formali o di reati-fine, indizi gravi di intraneità all'associazione mafiosa ai fini dell'art. 416-bis.
  • La presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. trova applicazione salvo elementi probatori concreti e specifici che dimostrino la cessazione dei rapporti con l'associazione; semplice affermazione generica di cessazione non è sufficiente.
  • Se si vuole contestare l'attribuzione di frasi o significati nelle intercettazioni occorre dimostrare in modo preciso che il giudice ha compiuto un errore materiale decisivo (ad es. attribuzione certa di una frase a persona diversa che altera il significato provante), non semplici ragionevoli alternative interpretative.
  • Nel difetto di errori giuridici formali o di manifesti travisamenti della prova, la difesa dovrebbe concentrare i motivi di impugnazione su profili di diritto puntuali (es. violazioni procedurali, vizi di motivazione che configurino manifesta illogicità) piuttosto che su una diversa valutazione dei fatti.

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