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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01610/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando Irpef, Iva e Irap in relazione a un'attività ritenuta di commercio di opere d'arte. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'attività fosse imprenditoriale ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ma non assoggettabile a Irap per mancanza di autonoma organizzazione; aveva inoltre escluso i prelevamenti bancari dalla base presuntiva del maggior reddito e aveva riconosciuto, in via forfettaria, la deduzione dei costi nella misura dell'80% dei ricavi. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per l'erronea esclusione della presunzione sui prelevamenti e per la deduzione forfettaria dei costi. Il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale: con il primo motivo sosteneva di non essere imprenditore ma mero collezionista privato che aveva dismesso il proprio patrimonio; con il secondo denunciava difetto di motivazione e violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'accertamento, per non aver potuto conoscere integralmente i rapporti bancari; con il terzo contestava la quantificazione dei costi deducibili, chiedendo una percentuale più elevata dell'80%.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso principale: ha ritenuto corretta la qualificazione dell'attività come impresa commerciale e ha confermato la possibilità di utilizzare i prelevamenti bancari ingiustificati come presunzione di ricavi occulti; ha però respinto la censura dell'Agenzia contro la deduzione forfettaria dei costi, ritenendo che, nell'accertamento induttivo puro per assenza di contabilità, sia legittima la stima percentuale dei costi. Sono stati rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il terzo, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    presunzione relativa sui prelevamenti bancari

    i prelevamenti ingiustificati del contribuente imprenditore possono concorrere a determinare presuntivamente ricavi non dichiarati; la presunzione è compatibile con la Costituzione e opera secondo la disciplina degli accertamenti bancari.

  • art. 53 Cost.

    il prelievo fiscale deve colpire una capacità contributiva effettiva; non può essere tassata, senza adeguata considerazione dei costi, una ricchezza solo apparente.

  • art. 55 TUIR

    ai fini fiscali l'esercizio abituale, anche non esclusivo e anche non organizzato in forma d'impresa, di attività riconducibili all'art. 2195 c.c. integra reddito d'impresa.

  • art. 2195 c.c.

    serve a individuare le attività commerciali rilevanti per la nozione fiscale di reddito d'impresa.

  • art. 2082 c.c.

    la nozione civilistica di imprenditore richiede l'organizzazione, ma tale requisito non coincide con quello tributario.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal contribuente in tema di motivazione e allegazione dell'atto impositivo; la Corte ribadisce che vanno allegati solo gli atti non conosciuti o non agevolmente conoscibili dal contribuente.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    l'obbligo di motivazione dell'atto tributario è soddisfatto anche mediante rinvio ad atti conosciuti o conoscibili dal contribuente.

  • art. 163 TUIR

    richiamato nel motivo incidentale senza che la Corte vi ravvisasse un autonomo profilo decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato a sostegno della contestazione sulla quantificazione dei costi e sulle presunzioni, ma il motivo incidentale è stato ritenuto inammissibile per difetto di confronto con la motivazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per dedurre i vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario fondato su movimentazioni bancarie, i prelevamenti ingiustificati di un soggetto che svolga attività d'impresa possono essere utilizzati come presunzione legale relativa di ricavi occulti, salvo prova contraria del contribuente.
  • La nozione fiscale di imprenditore commerciale non coincide con quella civilistica: ai fini del reddito d'impresa e dell'Iva può bastare l'esercizio abituale e professionale dell'attività, anche in assenza di un'apparato organizzativo in senso civilistico.
  • Quando l'accertamento avviene in via induttiva pura per assenza di contabilità attendibile, è ammissibile la determinazione forfettaria dei costi di produzione, perché l'Ufficio deve ricostruire non solo i ricavi ma anche i costi corrispondenti.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento riguarda solo gli atti non conosciuti o non agevolmente conoscibili dal contribuente; non sussiste invece per documenti bancari relativi ai conti del contribuente stesso.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la quantificazione dei costi o dei ricavi deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o non mirata al decisum è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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