Ordinanza n. 12222/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza al giudicato della sentenza del TAR Lazio Sezione terza ter del 25 marzo 2025 n. 6004 passata in giudicato, come da certificazione di passaggio in giudicato, e della conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia del Decreto Rettorale n. 2057/2025 del 7.7.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto Rettorale n. 2057/2025 del 7 luglio 2025, del quale è stata chiesta la dichiarazione di nullità e/o inefficacia nell’ambito dell’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6004/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
È stato promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Sezione III ter, del 25 marzo 2025 n. 6004, con richiesta di conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto rettorale del 7 luglio 2025. Nel corso dell’esecuzione del giudicato, il Commissario ad acta ha chiesto la proroga del termine originariamente assegnato per completare le attività commissariali. Il Tribunale ha rilevato il subentro di un nuovo Commissario ad acta e ha preso atto delle attività già compiute: insediamento, acquisizione della documentazione concorsuale, raccolta delle dichiarazioni di conferma dell’interesse dei partecipanti e fissazione della data del sorteggio per individuare i componenti della commissione giudicatrice.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del Commissario ad acta, ritenendo giustificata la proroga del termine per il completamento delle attività necessarie all’ottemperanza. Il termine originariamente assegnato è stato prorogato di centoventi giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. L’ordinanza non definisce nel merito la richiesta di dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto rettorale, ma si limita alla gestione del termine per l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando le attività esecutive già svolte evidenziano l’effettivo avvio dell’esecuzione e residuano adempimenti necessari al completamento del giudicato.
- La proroga del termine commissariale decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che la dispone oppure, se anteriore, dalla notificazione del provvedimento.
- Il subentro di un nuovo Commissario ad acta nell’esercizio delle funzioni dell’amministrazione competente non impedisce la prosecuzione dell’attività di ottemperanza, purché il giudice ne prenda atto e adegui il termine per il completamento degli adempimenti.
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