Sentenza n. 3385/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, con condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione nel fissare l'appuntamento e nell'avviare e definire il procedimento per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sia sull'avvio sia sulla conclusione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. In particolare, il ricorso era stato proposto anzitutto perché l'ambasciata italiana in Pakistan non aveva concesso un appuntamento necessario per poter formalizzare la domanda di visto, dopo la preiscrizione universitaria. Nelle more del giudizio, l'appuntamento è stato concesso. La ricorrente aveva inoltre chiesto la conclusione del procedimento con il rilascio del visto, ma alla data di proposizione del ricorso non era ancora stata presentata la domanda e, pertanto, non era iniziato a decorrere il termine di novanta giorni per provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla mancata fissazione dell'appuntamento, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione lo ha concesso, realizzando così quanto richiesto nella relativa istanza. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto: il termine di novanta giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e alla data di proposizione del ricorso tale termine non era ancora iniziato a decorrere. Il giudice ha precisato che l'amministrazione è comunque tenuta a fissare celermente l'appuntamento a seguito della richiesta dell'interessato. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e considerando l'ingente flusso di domande recentemente gravante sull'ambasciata in Pakistan.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine di novanta giorni per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è configurabile l'illegittimità del silenzio sulla conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione consolare ritarda ingiustificatamente la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto, è tenuta a fissarlo celermente a seguito della richiesta dell'interessato; l'ottenimento dell'appuntamento nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere su tale specifica pretesa.
- Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda e non dalla richiesta preliminare di appuntamento o dalla preiscrizione universitaria.
- L'azione contro il silenzio volta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, al momento della proposizione del ricorso, la domanda di visto non è stata ancora presentata e non è quindi iniziato a decorrere il termine previsto per la decisione amministrativa.
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