Corte di giustizia, Sentenza C-656/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 gennaio 2024. — Askos Properties EOOD contro Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Contratto di locazione o di affitto – Contratto di locazione stipulato tra un’amministrazione comunale e il beneficiario dell’aiuto – Impegno per cinque anni – Risoluzione del contratto di locazione a seguito di una modifica legislativa – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito – Impossibilità di adeguamento degli impegni ad una nuova situazione dell’azienda – Nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali» – Nozione di «espropriazione dell’azienda. — Causa C-656/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su una controversia relativa al recupero parziale di un aiuto FEASR concesso per misure a favore delle zone montane e poi contestato dopo la risoluzione di contratti di locazione agricola imposta da una modifica della legge bulgara. La sentenza chiarisce quando una simile risoluzione possa rientrare nella forza maggiore, nelle circostanze eccezionali o nell'espropriazione dell'azienda ai sensi del regolamento n. 1974/2006. Esclude invece l'applicabilità della regola sull'adeguamento degli impegni per ricomposizione o riassetto fondiario. La valutazione concreta è rimessa al giudice nazionale, sulla base degli elementi fattuali della vicenda.
Rinvio pregiudiziale in materia di aiuti FEASR: effetti della risoluzione di contratti di locazione agricola per modifica della legge nazionale su "forza maggiore", "circostanze eccezionali" ed "espropriazione dell'azienda".
La questione giuridica
Se la risoluzione, da parte di un'amministrazione comunale, di contratti di locazione o affitto quinquennali di terreni agricoli, imposta da una successiva modifica della normativa bulgara che introduce nuovi requisiti per la prosecuzione dei contratti, possa essere qualificata come "forza maggiore" o "circostanza eccezionale" ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, in particolare come "espropriazione dell'azienda"; e se, in una situazione del genere, trovi applicazione l'articolo 45, paragrafo 4, del medesimo regolamento relativo all'adeguamento degli impegni in caso di ricomposizione o riassetto fondiario.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la risoluzione di un contratto di locazione o affitto agricolo quinquennale, disposta da un'amministrazione comunale in seguito a una modifica legislativa nazionale che introduce nuovi requisiti per la prosecuzione del rapporto, può integrare una "forza maggiore" o una "circostanza eccezionale" se l'evento è estraneo, anomalo e imprevedibile per il beneficiario e questi ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili senza sacrifici eccessivi; può inoltre costituire un caso di "espropriazione dell'azienda" se comporta una misura privativa della proprietà che sottrae al beneficiario il diritto di usare i terreni e di percepirne i redditi. Viceversa, l'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006 non si applica quando l'impossibilità di adempiere gli impegni deriva non da una ricomposizione o da un riassetto fondiario, ma dalla modifica delle condizioni di concessione dell'aiuto e dalla conseguente risoluzione del contratto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Regolamento (CE) n. 1974/2006
- Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Risoluzione di contratti agricoli e recupero di aiuti FEASR
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) in una controversia tra Askos Properties EOOD e l'autorità agricola bulgara. Il problema nasce dal recupero del 50% di sovvenzioni percepite nell'ambito della misura 211 del programma di sviluppo rurale 2007-2013, dopo la risoluzione di contratti di locazione di terreni comunali imposta da una modifica della normativa nazionale bulgara.
Fatti e procedimento principale
Askos Properties aveva ottenuto aiuti per il periodo 2013-2015, impegnandosi a mantenere terreni agricoli comunali in buone condizioni e a svolgere attività agricola in zona svantaggiata per almeno cinque anni. Nel 2015 una modifica dello ZSPZZ ha introdotto nuovi requisiti per la locazione o l'affitto di pascoli, campi e prati pubblici, richiedendo in sostanza la presenza di un allevamento e la registrazione di un determinato numero di capi.
Poiché la società non si è adeguata entro il termine previsto, i comuni hanno risolto i contratti nel 2016. Successivamente, nel 2020, l'autorità nazionale ha emesso un atto di accertamento di un credito pubblico pari al 50% dell'aiuto complessivamente versato. Il ricorso contro tale atto è stato respinto in primo grado e la questione è giunta al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice bulgaro ha chiesto in sostanza:
- se la risoluzione dei contratti, causata da una modifica legislativa imprevedibile per il beneficiario, possa essere qualificata come "forza maggiore", "circostanza eccezionale" o "espropriazione dell'azienda" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1306/2013;
- se una situazione del genere rientri nell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 1305/2013, relativo all'adeguamento degli impegni in caso di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario.
Normativa rilevante
La Corte osserva che la misura 211 è disciplinata dal regolamento n. 1698/2005 e dal regolamento n. 1974/2006, che continuavano ad applicarsi agli interventi dei programmi approvati prima del 1o gennaio 2014. Richiama inoltre:
- l'articolo 37 del regolamento n. 1698/2005, che prevede le indennità per le zone montane e le altre zone svantaggiate e impone un impegno quinquennale;
- l'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006, sull'adeguamento degli impegni in caso di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario;
- l'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, che elenca casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, tra cui l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda;
- l'articolo 17 della Carta, richiamato ai fini della nozione di espropriazione;
- il regolamento n. 1306/2013, citato dal giudice nazionale ma ritenuto non decisivo per la questione principale, poiché il contenzioso riguardava le condizioni dell'aiuto e non le modalità di recupero dopo il 1o gennaio 2014.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che la forza maggiore, in materia FEASR, richiede un evento estraneo all'operatore, anomalo e imprevedibile, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza. L'elenco delle ipotesi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 non è esaustivo e può comprendere anche comportamenti delle autorità pubbliche.
Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, la modifica della legge bulgara e la conseguente risoluzione dei contratti fossero eventi imprevedibili per Askos Properties e se la società abbia adottato tutte le misure esigibili per adeguarsi ai nuovi requisiti, senza subire un sacrificio eccessivo. La Corte indica che rilevano, tra l'altro, la durata del termine di adeguamento, la possibilità di acquisire un allevamento e registrare gli animali richiesti, nonché la possibilità di reperire terreni alternativi.
Quanto alla nozione di "espropriazione dell'azienda", la Corte la qualifica come nozione autonoma del diritto dell'Unione. Essa comprende le misure che comportano una privazione della proprietà o misure equiparabili. Nel contesto di un contratto agricolo pluriennale, ciò può verificarsi quando una normativa nazionale o la sua attuazione sopprimono in modo coatto, integrale e definitivo il diritto di usare i terreni e di percepirne i frutti. Tuttavia, la Corte precisa che, se la risoluzione del contratto dipende solo dal mancato adeguamento ai nuovi requisiti entro un termine, occorre verificare se vi sia stata anche una privazione di fatto, oltre che formale, del diritto di proprietà o dei diritti di godimento.
Ragionamento sulla seconda questione
L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006 riguarda un'ipotesi specifica: l'impossibilità di rispettare gli impegni perché l'azienda è oggetto di una ricomposizione fondiaria o di un riassetto fondiario pubblico o approvato dalla pubblica autorità. Secondo la Corte, tale norma si applica a operazioni di riorganizzazione delle parcelle agricole finalizzate a creare aziende più razionali nell'uso del suolo.
La situazione in esame è diversa, perché l'impossibilità di proseguire gli impegni deriva dalla modifica delle condizioni di concessione dell'aiuto e dalla risoluzione del contratto dovuta al mancato rispetto dei nuovi requisiti, non da una misura di ristrutturazione fondiaria. Per questo motivo, l'articolo 45, paragrafo 4, non è applicabile.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- la risoluzione del contratto può costituire forza maggiore o circostanza eccezionale se integra un evento estraneo, anomalo e imprevedibile e se il beneficiario ha adottato tutte le misure possibili senza sacrifici eccessivi;
- la stessa risoluzione può costituire espropriazione dell'azienda se comporta una misura privativa della proprietà che priva il beneficiario dei diritti di uso e di reddito sui terreni;
- l'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006 non si applica alla situazione descritta.
Indicazioni operative per il professionista
La pronuncia è rilevante per i contenziosi su recupero di aiuti agricoli e obblighi pluriennali FEASR, soprattutto quando mutamenti normativi nazionali incidono sulla disponibilità dei terreni necessari a rispettare gli impegni assunti. La Corte valorizza sia l'imprevedibilità dell'evento sia la diligenza del beneficiario nell'adeguarsi, demandando al giudice nazionale un esame concreto della possibilità reale di conformarsi alla nuova disciplina.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-128/21
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-367/21
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-46/22
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-218/22
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-227/22
- Sentenza · 18 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-303/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →