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Sentenza

Sentenza n. 3143/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 413/2024, depositata e resa pubblica il 14 giugno 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1516/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14 ottobre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202505094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e, alla scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, il Ministero non aveva ancora adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la rituale proposizione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, attivando la Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà utilizzare anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non necessaria alla luce della nomina del commissario e comunque non dovuta per la presenza di ragioni ostative concrete. Il TAR ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, i tempi tecnici delle strutture centralizzate e l'eccezionale mole del contenzioso seriale, nonché la natura non essenziale e l'importo contenuto del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per l'inottemperanza; nei confronti della pubblica amministrazione l'applicazione è esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il fondamento dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico, alle difficoltà di adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e disporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza e attivato dalla parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere realizzata dal commissario ad acta mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, valutate alla luce della complessità del procedimento esecutivo, dei tempi tecnici, dei vincoli organizzativi e finanziari e della presenza di strumenti sostitutivi quali il commissario ad acta.
  • Nell'esecuzione di condanne relative alla Carta elettronica del docente, la complessità delle attività amministrative e tecniche coinvolte, l'intervento di più soggetti e strutture e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio abbia importo contenuto e funzione di incentivo formativo, non essenziale al sostentamento del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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