Cassazione Civile, Ordinanza n. 19884/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del relativo preavviso, emessi dall’agente della riscossione in ragione del mancato pagamento di pretese fiscali indicate in cartelle di pagamento richiamate nell’atto. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di prova della notifica delle cartelle; in appello l’agente della riscossione aveva prodotto copie degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica, sostenendo l’avvenuta notifica delle cartelle. La CTR ha accolto l’appello ritenendo sufficiente la prova prodotta e rilevando, inoltre, che il contribuente non aveva riproposto in appello le altre censure originarie contro l’atto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per asserita inammissibilità dell’appello, perché fondato su ragioni diverse da quelle del giudizio di primo grado; (2) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 6, sostenendo che l’estratto di ruolo non prova la notifica e che l’agente avrebbe prodotto solo copie parziali e non le cartelle; (3) e (4) violazione degli artt. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, 7, commi 1 e 2, L. n. 212/2000 e 21-septies L. n. 241/1990, ribadendo la nullità/inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei beni da ipotecare e per mancata sottoscrizione dell’atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il tema della notifica delle cartelle era pertinente rispetto alla decisione di primo grado e quindi ammissibilmente dedotto in appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la CTR si è conformata al principio secondo cui la prova della notifica della cartella è data dalla produzione dell’avviso di ricevimento; inoltre, se si contestano copie di relata o avviso, occorre una contestazione specifica e circostanziata della difformità rispetto agli originali, contestazione che nel caso concreto il contribuente non aveva formulato in modo idoneo. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e quarto motivo perché la CTR aveva fondato la decisione su una autonoma ratio, cioè la mancata riproposizione in appello delle ulteriori eccezioni del ricorso introduttivo, con applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992; tale ratio non era stata specificamente censurata, con conseguente definitività della decisione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimata; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
L’appello è ammissibile se investe in modo pertinente la decisione di primo grado; non è inammissibile quando contesti la prova della notifica delle cartelle, tema posto a base della sentenza impugnata.
artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella può essere provata mediante la produzione dell’avviso di ricevimento; non è necessario depositare anche la copia integrale della cartella se la consegna al destinatario risulta provata.
art. 6
Richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato in modo autonomo nella decisione; non emerge una specifica interpretazione della Corte sul punto.
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
Il motivo è stato proposto con parametro non conferente rispetto alle censure svolte; la Corte ha comunque esaminato il contenuto delle doglianze rilevandone l’infondatezza o l’inammissibilità.
art. 2719 c.c.
Se vengono prodotte copie fotostatiche di atti notificatori e viene contestata la conformità all’originale, il giudice deve valutare specificamente le difformità dedotte e gli elementi istruttori disponibili, non potendo limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie.
art. 1335 c.c.
La cartella, una volta recapitata all’indirizzo del destinatario, si presume conosciuta; la presunzione è superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
La censura è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come parametro di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata confutazione della ratio di definizione per mancata riproposizione delle censure originarie.
art. 7, commi 1 e 2, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità dell’atto, senza che la Corte entrasse nel merito per la ragione processuale di cui sopra.
art. 21-septies L. n. 241/1990
Invocato per dedurre la nullità dell’atto per mancata sottoscrizione; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata critica dell’autonoma ratio decisoria della CTR.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Le domande ed eccezioni non esaminate dal primo giudice e non riproposte in appello si considerano rinunciate; tale regola è stata applicata dalla CTR come autonoma ratio decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova della notifica della cartella di pagamento può essere assolta mediante l’avviso di ricevimento, senza necessità di depositare anche la copia integrale della cartella, quando sia dimostrata la ricezione all’indirizzo del destinatario.
- Se la parte contesta la conformità di copie fotostatiche di relate di notifica o avvisi di ricevimento agli originali, deve formulare una contestazione specifica e circostanziata delle difformità; in difetto, le copie possono conservare efficacia probatoria.
- Il giudice non può attribuire valore decisivo alla mera mancanza dell’originale se vi sono copie e altri elementi istruttori idonei a dimostrare la notifica, dovendo valutare complessivamente il quadro probatorio.
- Le censure in cassazione sono inammissibili quando non si confrontano con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata specifica censura di una ragione decisiva rende definitiva la statuizione non attinta dal motivo.
- Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado devono essere riproposte in appello, altrimenti si considerano rinunciate ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
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