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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7215 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 1998, con maggior imponibile di Lire 44.969.453 ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Egli sosteneva, da un lato, la nullità delle sentenze e dell'avviso per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e, dall'altro, la violazione delle norme sull'obbligo di motivazione degli atti tributari. Aveva inoltre dedotto di avere definito il processo verbale di constatazione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché non notificato al ricorrente, ma ha altresì dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso del contribuente. Il ricorso era soggetto all'art. 366-bis c.p.c. e avrebbe dovuto contenere specifici quesiti di diritto e, per le censure motivazionali, un autonomo momento di sintesi. Tali elementi mancavano del tutto; inoltre, i motivi cumulavano indistintamente violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, prospettando contemporaneamente motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma e il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Euro 1.500,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un quesito di fatto o momento di sintesi per i vizi motivazionali.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autonomo, chiaro e specifico la regola di diritto contestata, quella ritenuta corretta e, per i vizi motivazionali, il fatto controverso e decisivo. La Corte non può ricavare autonomamente tali elementi dal corpo del motivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione devono essere individuate e sviluppate separatamente, senza cumularle in modo indistinto.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti tributari e disciplina il richiamo ad altri atti. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetti formali.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Riguarda i requisiti dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, compresa la motivazione. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Riguarda la motivazione degli atti di accertamento IVA. La norma è stata invocata dal contribuente, ma la Corte non ha valutato la fondatezza sostanziale della censura.

  • Art. 15 della legge n. 289 del 2002

    Il contribuente aveva sostenuto di avere definito il processo verbale di constatazione. La CTR aveva ritenuto precluso il beneficio per la precedente formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale tributaria; tale profilo non è stato riesaminato dalla Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si impugna una sentenza in cassazione soggetta all'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, è necessario formulare quesiti di diritto e momenti di sintesi autonomi, chiari e specifici; la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Non è sufficiente elencare contemporaneamente motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria: tali vizi devono essere distinti e riferiti a un fatto controverso, decisivo e precisamente individuato.
  • I motivi di ricorso devono separare le violazioni di legge, le nullità processuali e i vizi motivazionali, spiegando quale specifica regola sia stata violata e quale regola avrebbe dovuto essere applicata.
  • La Corte di cassazione non ha il compito di ricostruire o integrare motivi ambigui, cumulativi o privi degli elementi necessari; la precisione tecnica dell'atto è quindi essenziale.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce, di regola, qualsiasi valutazione sulla fondatezza sostanziale delle contestazioni relative all'avviso di accertamento.

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