Cassazione Penale, Sentenza n. 33985/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. di Chieti del 6/2/2024 che revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi al ricorrente. Il ricorso deduceva: (1) vizio procedurale per presunta compressione del diritto di difesa, poiché il pubblico ministero avrebbe modificato in udienza la richiesta originaria (da artt. 168, comma 3 e 164, comma 4 a art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.) e il giudice avrebbe solo concesso un termine anziché dichiarare l'inammissibilità della prima richiesta; (2) motivazione sostanziale, perché le pene oggetto della revoca sarebbero in fase di estinzione in quanto il condannato era stato ammesso al trattamento di cui all'art. 47 Ord. Pen. (affidamento in prova al servizio sociale).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del contraddittorio: il giudice, dopo aver rilevato l'intervenuta situazione di tre ulteriori condanne che facevano eccedere i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., ha invitato il pubblico ministero a riformulare la domanda ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, ha concesso un termine alla difesa e ha deciso dopo aver sentito le parti sulla questione così riformulata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale non impedisce la revoca della sospensione condizionale: l'estinzione della pena collegata all'esito positivo dell'affidamento è un effetto esecutivo che non neutralizza l'operare di diritto della revoca (che si fonda sul giudicato della nuova condanna). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale opera di diritto al verificarsi della condizione prevista (es. ulteriori condanne che superano i limiti). L'effetto è ex tunc e dipende dal giudicato relativo alla nuova condanna.
art. 163 cod. pen.
Indica i limiti di pena oltre i quali non può essere concessa la sospensione condizionale; il superamento di tali limiti per effetto di condanne successive integra la causa di revoca prevista dall'art. 168.
art. 164 cod. pen.
comma 4 (menzionato nel procedimento originario)
Norma richiamata nella prima richiesta del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto legittima la riformulazione della richiesta da parte del PM se il giudice avvisa le parti e garantisce il contraddittorio.
art. 47 Ord. Pen. (L. 354/1975)
L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa la cui positiva conclusione può determinare l'estinzione della pena; tuttavia tale estinzione non incide sulla natura del fatto-reato né è idonea a impedire la revoca della sospensione condizionale che si fonda sul giudicato.
art. 666, comma 1, cod. proc. pen.
Principio dell'impulso di parte nel procedimento di esecuzione: il procedimento si avvia per impulso di parte e il giudice non può sostituire d'ufficio l'iniziativa privata con una diversa motivazione senza compromettere il diritto di difesa; la modifica della richiesta è ammissibile se le parti vengono messe nella condizione di difendersi.
Cass. pen., Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006
Richiamata come precedente che conferma che la riformulazione della richiesta del PM e la successiva decisione, purché sia garantito il contraddittorio, non costituiscono violazione del diritto di difesa.
Cass. pen., Sez. 1, n. 39478 del 22/4/2016 (Gallo)
Precedente che afferma che l'affidamento in prova al servizio sociale non ha effetti sostanziali sul fatto-reato e che l'estinzione collegata all'esito positivo della prova non impedisce la revoca della sospensione condizionale.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen. opera di diritto quando si verifica la condizione prevista (es. ulteriori condanne) e produce effetto ex tunc al momento del giudicato sulla nuova condanna.
- L'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. Pen.) è misura alternativa la cui eventuale estinzione della pena dipende dall'esito positivo della prova e non ostacola automaticamente la revoca della sospensione condizionale disposta per effetto di nuove condanne.
- Il giudice non può sostituire d'ufficio la motivazione giuridica avanzata dalla parte senza darne tempestiva comunicazione e assicurare il diritto di difesa; tuttavia, se il giudice invita la parte a riformulare la richiesta e concede un termine alla controparte per difendersi, la modifica della base giuridica della domanda è compatibile con il contraddittorio.
- Nei procedimenti esecutivi l'impulso di parte è principio direttivo, ma la sua esigenza è funzionale alla tutela del contraddittorio: eventuali modifiche nelle richieste processuali sono ammissibili se non compromettono la possibilità di difesa delle parti.
- La verifica sull'ammissibilità della revoca deve concentrarsi sul giudicato e sulla sussistenza dei presupposti di legge (es. superamento dei limiti di pena) più che sulle vicende esecutive o sugli effetti eventuali dell'affidamento in prova.
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