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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01391/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un consorzio appaltatore aveva convenuto in giudizio l'ente previdenziale committente chiedendo il pagamento di somme ulteriori, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c., sostenendo di avere sopportato maggiori oneri nell'esecuzione di un appalto del 1984 avente ad oggetto l'acquisizione con lettura ottica, su supporto magnetico, dei dati contenuti nei moduli cartacei relativi alle denunce di indennità di malattia. A fondamento della domanda deduceva che l'esecuzione era stata ostacolata dal ritardo nella consegna della documentazione, dalla necessità di effettuare controlli preliminari per rendere omogenei i documenti alla lettura e dal mancato affidamento di tutti i documenti originariamente previsti, anche per effetto di successive gare non aggiudicate all'attore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello, ritenuta l'azione non prescritta ma qualificata la responsabilità in termini sostanzialmente contrattuali, aveva ridotto drasticamente la somma dovuta, escludendo sia l'efficacia vincolante delle delibere interne dell'ente sia la fondatezza delle censure relative alle modalità di consegna, ai volumi di lavoro, al maggior danno e alla restituzione di somme asseritamente eccedenti. Con il ricorso per cassazione il consorzio denunciava, in sintesi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 342 c.p.c. quanto all'ammissibilità dell'appello; errata esclusione del collegamento negoziale tra delibere, accordo ministeriale e contratto; omesso esame e violazione delle norme ermeneutiche contrattuali; erronea interpretazione del capitolato quanto alle modalità di consegna e al numero di documenti; illegittima esclusione della condizione non meramente potestativa; omissione dell'applicazione dei canoni di buona fede, correttezza e solidarietà nell'esecuzione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla specificità dell'appello, osservando che l'atto impugnatorio dell'ente era sufficientemente chiaro nell'individuare le statuizioni contestate e le ragioni di dissenso. Ha poi escluso la nullità della motivazione della sentenza d'appello, affermando che il giudice di merito può motivare per relationem richiamando precedenti pertinenti e che, nel caso concreto, le delibere del consiglio di amministrazione dell'ente avevano mera efficacia interna, con la conseguenza che non potevano vincolare i terzi né fondare un collegamento negoziale con il contratto di appalto. È stata inoltre esclusa la responsabilità precontrattuale dell'ente, perché non era stata allegata una condotta degli organi rappresentativi contraria a correttezza e buona fede idonea a ingenerare un affidamento tutelabile. Quanto all'interpretazione del contratto, la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la lettura della corte territoriale, fondata sul tenore letterale del capitolato, secondo cui non vi erano particolari modalità di consegna dei documenti e il numero dei documenti aveva valore indicativo, con possibilità di riduzioni anche sensibili non rimesse all'arbitrio puro del committente. È stato infine escluso che la buona fede integrasse il contratto nel senso preteso dal ricorrente, perché il testo negoziale era stato ritenuto completo e univoco, e perché la clausola invocata non configurava un abuso del diritto del committente.

Norme richiamate

  • art. 1224 c.c.

    ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

    richiamato come base della domanda di interessi e maggior danno da ritardato pagamento, ma la Corte conferma il rigetto del maggior danno per difetto di prova specifica.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la sentenza d'appello come viziata da pronuncia oltre o fuori dai limiti del devolutum; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem e non apparente.

  • art. 342 c.p.c.

    interpretato nel senso che l'appello è ammissibile se individua chiaramente i capi impugnati, le censure e le ragioni di dissenso, senza formule sacramentali né necessità di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di sufficienza della motivazione; la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 1355 c.c.

    invocato per sostenere la natura meramente potestativa della clausola sui volumi di lavoro; la Corte ha escluso la configurabilità della condizione potestativa.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto secondo il senso letterale e complessivo delle clausole.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura della corte di merito.

  • art. 1366 c.c.

    invocato come canone di interpretazione secondo buona fede; la Corte ha escluso che imponesse un diverso esito interpretativo nel caso concreto.

  • art. 1367 c.c.

    non citato espressamente nel testo.

  • art. 1374 c.c.

    la Corte afferma che l'integrazione del contratto presuppone incompletezza o ambiguità della volontà negoziale, non ricorrenti nel caso deciso.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per la buona fede nell'esecuzione; la Corte ne limita l'operatività all'assenza di un apprezzabile sacrificio per la parte obbligata e ne esclude la violazione in mancanza di abuso del diritto.

  • art. 1987 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel contestare la ricostruzione del rapporto; non è accolto alcun profilo di violazione.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale parametro dei doveri di correttezza della pubblica amministrazione anche nella fase precontrattuale; la Corte richiede però una specifica condotta colpevole non allegata in causa.

Massime di principio

  • Nei contratti di diritto privato stipulati da enti pubblici, la volontà negoziale deve essere desunta dal solo contenuto del contratto; le delibere degli organi interni hanno efficacia meramente preparatoria e interna, salvo espresso richiamo contrattuale, e non sono idonee di per sé a vincolare l'ente verso i terzi.
  • Un collegamento negoziale tra atti di diversa natura richiede non solo un nesso teleologico, ma anche un comune intento delle parti di coordinare gli atti per un fine ulteriore; tale collegamento non può essere affermato quando uno degli atti sia rimasto estraneo alla parte contro cui si invoca l'efficacia vincolante e non sia stato trasfuso in clausole contrattuali.
  • La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione in contratti iure privatorum non può derivare dalla sola esistenza di atti interni autorizzativi o programmatori: occorre una condotta degli organi rappresentativi o dei funzionari contraria ai doveri di correttezza e buona fede, idonea a ingenerare un affidamento qualificato nella controparte.
  • L'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione: l'appello è specifico se consente di individuare con chiarezza i capi contestati, le ragioni di censura e il risultato richiesto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del contratto quando la sentenza di merito abbia applicato correttamente i criteri ermeneutici legali e la censura si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale.
  • La buona fede nell'esecuzione del contratto impone un dovere di cooperazione solo nei limiti in cui gli atti necessari alla salvaguardia dell'interesse altrui non comportino un apprezzabile sacrificio per la parte obbligata; non sussiste violazione quando la parte agisce per perseguire un risultato lecito con mezzi legittimi, senza abuso del diritto.
  • Una clausola che attribuisca valore indicativo al quantitativo di prestazioni o beni e ne consenta la riduzione per ragioni organizzative o equivalenti non integra, di per sé, una condizione meramente potestativa, se la variazione è correlata a valutazioni di interesse e convenienza non arbitrarie.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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