Sentenza n. 1368/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, - della Determinazione dirigenziale del Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli n. 1181 del 22/10/2025 limitatamente all’aggiudicazione, in favore di Security System di Monica Garnier, del Lotto n. 1 – CIG B73C785FC9 della “ Procedura aperta (Rdo evoluta aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato) ” indetta sulla piattaforma MEPA per la “ fornitura annuale di buste di sicurezza per trasporto chemioterapici varie misure ” (doc. 1), comunicata il 23/10/2025 (doc. 2); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi – per quanto occorrer possa – la nota dell’esperto tecnico del 05/09/2025 con cui “…in riferimento all’oggetto si conferma che i prodotti offerti dalle ditte [e, quindi, anche quelli di Security System di Monica Garnier] sono conformi alla richiesta… per il lotto 1…” (doc. 3), richiamata nella determina di aggiudicazione (doc. 1), il verbale n. 3 del 26/09/2025 nella parte in cui, recependo la suddetta nota, ammette all’apertura delle offerte economiche del lotto n. 1 anche l’offerta di Security System di Monica Garnier (doc. 4), tutti trasmessi, unitamente all’offerta di Security System di Monica Garnier, dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli con pec del 25/11/2025 in riscontro all’istanza di accesso presentata da Expertmed S.r.l. il 28/10/2025 (doc. 5), la documentazione di gara della RDO n. 5433386 (doc. 6) e l’allegato 1 Capitolato tecnico di gara (doc. 7), nonché il provvedimento implicito di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da Expertmed S.r.l. il 10/12/2025; nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 c.p.a., dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato; e per la condanna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 1 di una procedura aperta MEPA per la fornitura annuale di buste di sicurezza per il trasporto di chemioterapici, nonché gli atti presupposti e il rigetto implicito dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore dell’operatore economico controinteressato, contestando anche la valutazione di conformità dei prodotti offerti e l’ammissione dell’offerta della controinteressata alla fase di apertura delle offerte economiche. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento dei danni. Prima della notifica del ricorso, la ricorrente aveva presentato un’istanza di annullamento in autotutela contenente i medesimi rilievi successivamente dedotti in giudizio. Nel corso del processo, l’Amministrazione ha adottato una nuova determina con cui ha revocato l’aggiudicazione originaria e aggiudicato la fornitura alla ricorrente, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione, con determina del 18 febbraio 2026, ha revocato l’aggiudicazione contestata e ha aggiudicato la fornitura alla ricorrente, determinando il soddisfacimento della sua pretesa sostanziale. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale. A tal fine ha valorizzato il fatto che la ricorrente aveva previamente presentato un’istanza di autotutela contenente tutti i rilievi poi confluiti nel ricorso e che la domanda cautelare era stata accolta con ordinanza della Sezione. Le spese sono state liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria, non esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
art. 121 c.p.a.
Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, non esaminata nel merito.
art. 122 c.p.a.
Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non esaminata nel merito.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la domanda risarcitoria connessa alla procedura di gara, non esaminata nel merito.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rimuove l’atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce degli elementi già emersi nel giudizio.
- Ai fini della soccombenza virtuale rilevano anche la presentazione, prima del ricorso, di un’istanza di autotutela contenente i medesimi rilievi poi dedotti in giudizio e l’accoglimento della domanda cautelare.
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