Sentenza n. 1728/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 419/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 10.679,97, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., calcolati su euro 9.775,66 dal 6 ottobre 2023 sino al soddisfo, nonché delle spese del procedimento monitorio e degli ulteriori accessori. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato una nota, pur senza costituirsi ritualmente a mezzo di difensore, dichiarando di avere corrisposto una somma riferita al saldo del rapporto contrattuale e chiedendo la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha contestato sia l’irritualità della difesa comunale sia l’efficacia satisfattiva del pagamento parziale, deducendo che la somma versata non copriva quanto riconosciuto dal titolo giudiziale e che, in assenza del consenso del creditore, il pagamento doveva essere imputato prima agli interessi e alle spese e solo successivamente al capitale, ai sensi dell’art. 1194 c.c.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e ha accolto il ricorso per la parte residua. Ha ritenuto irrituale lo scritto difensivo depositato dal Comune non costituito, pur potendo considerare il pagamento quale fatto documentato in atti. Il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo, non essendo stato opposto, era stato notificato in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il pagamento effettuato in corso di causa non era integralmente satisfattivo, poiché il titolo comprendeva capitale, interessi, spese del procedimento monitorio e ulteriori accessori. Ai fini dell’imputazione, il Collegio ha applicato l’art. 1194 c.c., ritenendo che, in assenza di uno specifico accordo con il creditore o di una diversa statuizione giudiziale, il pagamento parziale debba essere imputato prima agli interessi e alle spese e soltanto dopo al capitale. Il Comune è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Milazzo, con facoltà di delega, per l’eventuale ulteriore inadempimento, entro 60 giorni dall’insediamento e previa richiesta della ricorrente. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione dell’adempimento parziale già effettuato. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è diretto a ottenere l’integrale esecuzione delle decisioni espressamente indicate dalla norma; la verifica dell’adempimento deve essere compiuta con riferimento al contenuto del titolo giudiziale azionato.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del titolo, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora richiede la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto rilevante l’adempimento parziale già effettuato dall’amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione delle azioni esecutive; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 in materia di esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1194 c.c.
In caso di pagamento parziale, salvo diverso accordo tra le parti o diversa statuizione giudiziale, il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e poi al capitale; la regola si applica anche ai pagamenti effettuati da una pubblica amministrazione in esecuzione di un titolo giudiziale.
art. 1284, comma 4, c.c.
Gli interessi riconosciuti dal decreto ingiuntivo costituiscono una componente della prestazione dovuta e devono essere considerati nel calcolo dell’adempimento integrale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme, l’integralità dell’adempimento deve essere verificata esclusivamente alla luce del contenuto del titolo azionato, comprensivo di capitale, interessi, spese e ulteriori accessori, e non sulla base del solo rapporto sostanziale originario.
- Il pagamento parziale effettuato da una pubblica amministrazione in esecuzione di un titolo giudiziale è soggetto alla regola dell’art. 1194 c.c.: in assenza di uno specifico accordo con il creditore o di una diversa statuizione giudiziale, deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e soltanto successivamente alla sorte capitale.
- Il pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere solo limitatamente alla parte effettivamente soddisfatta; per la quota residua il giudice deve ordinare l’esecuzione del titolo.
- In presenza di un ulteriore inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissandone i poteri, il termine di intervento e la necessità di una richiesta della parte vittoriosa.
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