Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30298/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (regione)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo di un credito della Regione per tasse automobilistiche dovute da una società poi dichiarata fallita. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano ammesso il credito solo in chirografo, negando il privilegio ex art. 2752 c.c. sul presupposto che la Regione non rientrasse tra gli "enti locali" cui la norma fa riferimento e che non fosse possibile un’estensione analogica della prelazione. La Regione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: violazione dell’art. 2752 c.c., perché il privilegio sarebbe stato illegittimamente compresso in un’interpretazione non estensiva; violazione dell’art. 2745 c.c., perché il diniego del privilegio sarebbe incompatibile con la causa del credito tributario; violazione dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, per falsa lettura nominalistica della nozione di ente locale. Ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale della norma codicistica, ove si confermasse l’esclusione della Regione dal privilegio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che il privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2752 c.c. si estende anche ai crediti per tasse automobilistiche regionali, perché la nozione di enti locali va letta in senso evolutivo e costituzionalmente orientato, ricomprendendo anche le Regioni quando siano titolari di entrate tributarie funzionali al finanziamento delle proprie competenze. Ha escluso che osti a tale soluzione la norma di interpretazione autentica dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, ritenuta riferita al solo contesto dei tributi comunali e provinciali oggetto dell’intervento normativo di allora. Ha inoltre giudicato non decisiva la distinzione tra enti territoriali ed enti locali valorizzata dal tribunale. Conseguentemente, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il privilegio ex art. 2752 c.c. al credito già ammesso al passivo, con condanna del fallimento alle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    privilegio generale sui mobili per crediti tributari degli enti locali

    La disposizione va interpretata estensivamente e in modo costituzionalmente aggiornato; il privilegio si estende anche ai crediti per tasse automobilistiche regionali, nonostante il riferimento testuale agli enti locali storicamente intesi.

  • art. 2745 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che valorizza la causa del credito ai fini della prelazione; la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma, ritenendo assorbente l’interpretazione estensiva dell’art. 2752 c.c.

  • art. 13, comma 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali

    Norma di interpretazione autentica con portata selettiva, legata all’intervento sull’imposta municipale; non limita in via generale l’estensione del privilegio ai tributi regionali, né impedisce di valorizzare l’evoluzione della locuzione nel diritto positivo.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 2

    Il riferimento agli enti locali nel TUEL non esclude la Regione dal quadro ordinamentale delle autonomie territoriali rilevante ai fini dell’art. 2752 c.c.

  • Costituzione, artt. 5, 114, 117, 118 e 119

    Le disposizioni costituzionali sono utilizzate per una lettura sistematica e aggiornata dell’assetto territoriale della Repubblica e dell’autonomia finanziaria delle Regioni, a supporto dell’estensione del privilegio anche ai crediti regionali.

Massime di principio

  • Le norme sui privilegi, specie quelle relative ai crediti tributari pubblici, sono suscettibili di interpretazione estensiva quando la ratio è assicurare all’ente la provvista necessaria per le sue funzioni istituzionali.
  • Il riferimento normativo agli "enti locali" non va letto in senso meramente storico o nominalistico, ma in modo coerente con l’evoluzione dell’ordinamento costituzionale e con la funzione finanziaria perseguita dalla prelazione.
  • La norma di interpretazione autentica che chiarisce il riferimento alla "legge per la finanza locale" non esaurisce la portata dell’art. 2752 c.c. nei soli tributi espressamente considerati dal legislatore dell’epoca, se il sistema positivo successivo ha ampliato o trasformato i tributi tutelati.
  • Ai fini dell’operatività del privilegio tributario non è decisiva la distinzione formale tra ente territoriale ed ente locale, quando l’ente sia inserito nel sistema delle autonomie e svolga funzioni finanziate da entrate tributarie proprie o comunque ad esso attribuite.
  • Quando l’interpretazione conforme alla ratio della prelazione consente di riconoscere il privilegio, la questione di legittimità costituzionale diviene assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoPegno e ipoteca
RamiFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.