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Sentenza

Sentenza n. 1049/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da stagionale a non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Mantova, deducendo un difetto di istruttoria e di motivazione. L’Amministrazione aveva fondato il rigetto sul parere contrario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui, sulla base dei dati delle banche dati fiscali e previdenziali, l’impresa datrice di lavoro non disponeva di dati reddituali sufficienti a sostenere il rapporto di lavoro. Il ricorrente ha lamentato che il provvedimento non indicasse la soglia reddituale applicata né gli indici utilizzati. Ha inoltre sostenuto che l’impresa fosse di nuova costituzione, che il titolare disponesse di redditi personali superiori a 30.000 euro, che il volume d’affari dell’impresa nel 2023 fosse pari a 27.858 euro e che nel 2024 risultasse un utile contabile di 69.013,48 euro. Ha dedotto anche che l’impresa lo aveva già assunto come lavoratore stagionale nel 2022 e che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la capacità economica necessaria anche per la conversione del permesso. Infine, ha richiamato la possibilità di valutare documentate prospettive di evoluzione positiva dell’attività imprenditoriale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha individuato quale parametro di riferimento l’art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020, richiamato dalla circolare INL n. 3 del 2022 e dalla circolare congiunta del 27 ottobre 2023 relativa al decreto flussi 2023-2025. Tale disposizione richiede, per il datore di lavoro, un reddito imponibile o un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell’esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui; per l’imprenditore agricolo possono inoltre essere valutati gli indici analitici risultanti dalla dichiarazione IVA, dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati. Nel caso concreto, dalla dichiarazione IVA 2024 relativa al 2023 risultava un volume d’affari di 27.858 euro, inferiore alla soglia prevista. Il giudice ha escluso che potessero assumere rilievo ipotesi future di crescita non documentate, poiché la capacità economica deve essere valutata sulla situazione attuale esistente al momento dell’adozione del provvedimento. La situazione contabile riferita al 31 ottobre 2024 è stata ritenuta irrilevante perché successiva al diniego, oltre che priva di ufficialità e inidonea a dimostrare il risultato dell’intero esercizio. Sono stati esclusi dal computo i redditi personali del titolare, derivanti da lavoro dipendente, poiché il lavoratore doveva essere assunto nell’ambito dell’impresa e non era stata provata la destinazione, anche parziale, di tali redditi all’attività imprenditoriale. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante il precedente rilascio del nulla osta per lavoro stagionale nel 2022: la capacità economica deve essere verificata con riferimento alla situazione dell’impresa e al numero dei dipendenti esistenti al momento della nuova richiesta, potendo tali elementi essere mutati; un’eventuale precedente valutazione favorevole non preclude una diversa valutazione successiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 30-bis d.P.R. 394/1999

    La disposizione richiede la verifica della capacità economica del datore di lavoro nell’ambito della procedura relativa all’assunzione del lavoratore straniero.

  • art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020

    possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui

    La soglia di 30.000 euro costituisce il parametro per valutare la capacità economica del datore di lavoro; il giudice la ritiene proporzionata e ragionevole rispetto all’onere economico dell’assunzione regolare.

  • art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020

    Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

    Per l’imprenditore agricolo la capacità economica può essere verificata anche mediante gli indici analitici indicati dalla norma, tra cui i dati della dichiarazione IVA.

  • art. 9, comma 3, D.P.C.M. 27 settembre 2023

    Costituisce la base normativa della circolare congiunta del 27 ottobre 2023, richiamata per i criteri applicabili alla programmazione dei flussi d’ingresso per il triennio 2023-2025.

Massime di principio

  • Nella verifica della capacità economica del datore di lavoro straniero, la soglia di reddito imponibile o fatturato prevista dall’art. 9 d.m. 27 maggio 2020 costituisce un parametro proporzionato e ragionevole rispetto all’onere economico derivante dall’assunzione regolare di un lavoratore.
  • La capacità economica del datore di lavoro deve essere valutata sulla base della situazione economica esistente al momento dell’adozione del provvedimento e, di regola, dei dati risultanti dall’ultima dichiarazione disponibile; non possono sostituire tale verifica mere prospettive future di crescita non documentate.
  • Per l’imprenditore agricolo possono essere considerati gli indici analitici risultanti dalla dichiarazione IVA, dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati, ma tali elementi devono comunque dimostrare una capacità economica attuale sufficiente.
  • I redditi personali del titolare dell’impresa, derivanti da fonti estranee all’attività imprenditoriale, non sono automaticamente computabili nella valutazione della capacità economica dell’impresa datrice di lavoro, salvo che sia provato il loro effettivo riversamento, anche parziale, nell’attività d’impresa.
  • Il precedente riconoscimento della capacità economica ai fini di una diversa o precedente richiesta di nulla osta non vincola l’Amministrazione nella valutazione di una nuova domanda, che deve essere compiuta con riferimento alla situazione dell’impresa e al numero dei dipendenti esistenti in quel momento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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