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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17882/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

Un coniuge aveva convenuto l'altra parte davanti al Tribunale per ottenere la divisione giudiziale di un immobile acquistato in comproprietà al 50% durante il matrimonio. Nel corso del giudizio era stata sollevata la questione della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del separazione personale pendente tra i coniugi. Il primo giudice aveva inizialmente negato la sospensione; il secondo giudice, invece, ha revocato quel provvedimento e ha disposto la sospensione, ritenendo applicabile la disciplina della comunione legale tra coniugi e quindi pregiudiziale il giudizio di separazione rispetto allo scioglimento della comunione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, da un lato, l'illegittimità della modifica/revoca del precedente provvedimento sulla sospensione, già adottato dal primo giudice e asseritamente non revocabile; dall'altro, l'erroneità nel merito della sospensione, perché dai documenti risultava che i coniugi avevano scelto il regime di separazione dei beni, sicché il bene era soggetto a comunione ordinaria e non a comunione legale, con conseguente insussistenza di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio di separazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima doglianza nella parte in cui contestava il diniego di sospensione sotto il profilo processuale, richiamando il principio per cui il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo. Tuttavia, ha accolto la seconda censura, rilevando che il regime patrimoniale tra i coniugi era quello della separazione dei beni e che, pertanto, alla controversia si applicava la disciplina della comunione ordinaria, non quella della comunione legale. Da ciò ha tratto la conseguenza che non vi era alcuna ragione per sospendere il giudizio di divisione in attesa della definizione del giudizio di separazione. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e ordinato la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Latina.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico; nel caso esaminato tale presupposto mancava perché il bene era assoggettato a comunione ordinaria e non a comunione legale.

  • art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrevocabilità del provvedimento sulla sospensione, ma la Corte non ne ha condiviso l'applicazione nel senso prospettato.

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento necessario di competenza è ammissibile solo nei casi espressamente previsti; non è consentito contro il diniego di sospensione del processo.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    la prima doglianza è stata dichiarata inammissibile perché contraria a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 191 c.c.

    richiamato quale norma relativa allo scioglimento della comunione legale, estranea al regime di separazione dei beni.

  • art. 6 CEDU

    la limitazione del controllo immediato sul diniego di sospensione non è stata ritenuta in contrasto con il diritto a un processo equo, in quanto bilanciata dall'impugnabilità della decisione finale e dall'esigenza di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Il regolamento necessario di competenza non è esperibile contro il provvedimento che nega la sospensione del processo, perché l'art. 42 c.p.c. prevede un controllo immediato solo sul provvedimento che la sospensione concede.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una reale pregiudizialità tra i giudizi; essa non può essere disposta quando la domanda proposta può essere decisa indipendentemente dall'esito di altro giudizio.
  • Nel rapporto tra coniugi, la disciplina applicabile alla divisione di un bene dipende dal regime patrimoniale effettivamente scelto: se vi è separazione dei beni, la controversia ricade nella comunione ordinaria e non nella comunione legale.
  • Il fatto costitutivo richiesto per lo scioglimento della comunione legale dei beni è la definizione del giudizio di separazione personale, ma tale principio non si estende alle ipotesi di comunione ordinaria tra comproprietari.
  • La deduzione di una sospensione necessaria non può fondarsi su un richiamo astratto alla separazione personale dei coniugi quando dagli atti risulti un titolo di acquisto incompatibile con la comunione legale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSeparazioneComproprietà
RamiProcesso civileFamigliaDiritti reali
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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