Cassazione Civile, Sentenza n. 16288/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDopo il deposito del ricorso per cassazione, la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso; la resistente ha accettato la rinuncia. Il Procuratore Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento ai sensi degli articoli 306, 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso da Velletri Servizi relativo al recupero a tassazione di maggiori imposte IMU per l'anno 2007, importo complessivo di €25.000. Il contribuente contestava la carenza di motivazione dell'atto, la mancata indicazione dei valori e l'impossibilità per la resistente di determinare il valore dei beni. Il ricorso era stato respinto in primo grado (CTP) e in appello (CTR); era poi stato proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
Applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia della parte ricorrente; la rinuncia ha determinato la cessazione del processo senza decisione del merito.
art. 390 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri articoli per disporre gli effetti processuali della rinuncia e la conseguente estinzione del procedimento.
art. 391 c.p.c.
Richiamato per completare la disciplina applicata alla estinzione del giudizio e agli ulteriori effetti procedurali; la Corte ha disposto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento senza che venga pronunciata una decisione di merito.
- L'estinzione per rinuncia non modifica né annulla gli atti impugnati: l'avviso di accertamento resta efficace salvo eventuali ulteriori azioni del contribuente.
- In caso di rinuncia la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali, come nella fattispecie, salvo diverso accordo tra le parti.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze pratiche (perdita di un eventuale esito favorevole e mantenimento dell'atto impugnato) e ottenere l'accettazione della controparte se si vuole evitare costi ulteriori.
- La rinuncia evita il proseguimento del processo e i relativi oneri procedurali, ma non produce una pronuncia favorevole per il ricorrente né preclude eventuali azioni future, salvo questioni di prescrizione o decadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16092/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16093/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16094/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16095/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16096/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16097/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →