Sentenza del 14/07/2022 n. 22271 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso delle ritenute alla fonte del 15% applicate nel 2003 sui dividendi distribuiti da società italiane partecipate al fondo tedesco. La ricorrente censurava il regime fiscale italiano come discriminatorio e contrario all'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali), perché i fondi italiani beneficiavano di un trattamento più favorevole (regime di imposta sostitutiva/esenzione con aliquota del 12,5% o esenzione prevista per fondi italiani), determinando un disincentivo agli investimenti attraverso fondi esteri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale delle ritenute subite dal fondo tedesco. La Corte ha ritenuto che la convenzione bilaterale Italia-Germania non esclude di per sé il controllo di compatibilità con l'art. 63 TFUE e ha interpretato la normativa convenzionale secondo il principio di buona fede (Trattato di Vienna) per evitare una violazione della libera circolazione dei capitali. La domanda subordinata è rimasta assorbita. Spese di merito compensate; Agenzia condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della ricorrente.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63
"Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi"
La Corte ha applicato l'art. 63 per valutare la compatibilità del regime fiscale italiano; misure che dissuadono investimenti transfrontalieri possono integrare una restrizione vietata.
TFUE, art. 65
Richiama che le misure fiscali nazionali possono distinguere situazioni diverse ma non devono costituire discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata; serve giustificazione obiettiva e proporzionale.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, art. 10
"I dividendi ... possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento"
La Corte ha affermato che l'esistenza di una convenzione non impedisce al giudice nazionale di verificare la conformità del trattamento fiscale convenzionale con il diritto UE; la convenzione va interpretata alla luce del principio di buona fede per evitare violazioni dell'art. 63.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
"La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... con l'aliquota del 27 per cento ..."
Norma nazionale che consentiva l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi; la convenzione limitava tale aliquota al 15% per i residenti in Germania.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4 (versione ratione temporis)
"Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione"
Regime fiscale più favorevole per fondi italiani che ha determinato la disparità di trattamento rispetto ai fondi esteri e costituiva elemento essenziale per ritenere l'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
L. 22 dicembre 1992, n. 459 (ratifica Convenzione Italia-Germania)
Atto di esecutivita' della Convenzione in Italia; la Corte ha comunque valutato la compatibilità della sua applicazione con il diritto UE.
Massime di principio
- La sola esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni non esclude il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione: il giudice nazionale deve verificare che l'applicazione della convenzione non determini una restrizione o discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE.
- Per il rimborso della maggiore ritenuta su dividendi è sufficiente che il percipienti sia astrattamente assoggettabile a imposta nel proprio Stato di residenza; non è richiesto provare un prelievo effettivo nel paese estero.
- Nel valutare la discriminazione va considerato non solo l'effetto diretto sul soggetto percettore (es. fondo straniero) ma anche gli effetti riflessi sugli investitori finali (capitale deterrente agli investimenti transfrontalieri).
- Le differenze di regime tra fondi residenti e non residenti che producono un trattamento significativamente meno favorevole per i non residenti possono costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali e richiedono giustificazioni oggettive e proporzionate.
- Il principio di interpretazione secondo buona fede (Convenzione di Vienna) impone al giudice nazionale di interpretare le norme convenzionali in modo coerente con i principi del diritto UE, evitando interpretazioni che consentano discriminazioni.
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