Regolamento (UE) 2022/1038
Regolamento (UE) 2022/1038 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del polivinilpirrolidone (E 1201) negli alimenti a fini medici speciali, sotto forma di compresse, anche ricoperte (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’impiego del polivinilpirrolidone (E 1201) negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte, aggiornando l’elenco UE degli additivi alimentari. La modifica discende da una domanda di autorizzazione e dalla valutazione scientifica dell’EFSA, che non ha evidenziato problemi di sicurezza alle condizioni d’uso proposte. L’intervento è circoscritto alla categoria alimentare 13.2 e non incide sulla qualificazione del prodotto come alimento a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013.
Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso del polivinilpirrolidone (E 1201) negli alimenti a fini medici speciali in compresse, anche ricoperte.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano alimenti a fini medici speciali, limitatamente ai prodotti sotto forma di compresse, anche ricoperte, classificati nella categoria alimentare 13.2 dell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’autorizzazione riguarda l’additivo E 1201 (polivinilpirrolidone) come additivo alimentare con impiego tecnologico di legante/stabilizzante, a livello quantum satis. Non modifica la qualificazione giuridica dei prodotti ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013 e non si estende ad altre forme o categorie alimentari diverse da quelle espressamente indicate.
Autorizzazione del polivinilpirrolidone (E 1201) negli alimenti a fini medici speciali in compresse
Il regolamento della Commissione 2022/1038 modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le relative condizioni d’uso. L’intervento si fonda sulla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e mira a consentire l’impiego del polivinilpirrolidone (E 1201) negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte.
Contesto e motivazione della modifica
La Commissione richiama che l’elenco degli additivi autorizzati può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di domanda. Nel caso di specie, il 29 ottobre 2018 è stata presentata una domanda specifica per l’uso del polivinilpirrolidone (E 1201) come additivo negli alimenti a fini medici speciali in compresse, quale legante per compresse.
La valutazione scientifica rilevante è quella dell’EFSA del 1º luglio 2020, che ha riesaminato la sicurezza del polivinilpirrolidone come additivo alimentare e ha considerato l’estensione d’uso proposta. Secondo l’Autorità, l’estensione dell’uso al livello massimo autorizzato proposto e al livello di consumo raccomandato non pone presumibilmente problemi di sicurezza. La Commissione sottolinea inoltre la necessità tecnologica dell’aggiunta dell’additivo per legare gli ingredienti, garantirne la coesione e rallentarne la disgregazione.
Ambito materiale dell’autorizzazione
La modifica incide sulla categoria alimentare 13.2 dell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativa agli «alimenti dietetici destinati a fini medici speciali» definiti dalla direttiva 1999/21/CE, con esclusione dei prodotti compresi nella categoria 13.1.5.
L’autorizzazione è formulata in modo puntuale:
- additivo: E 1201, polivinilpirrolidone;
- condizione d’uso: quantum satis;
- forma ammessa: solo sotto forma di compresse, anche ricoperte.
Significato giuridico rispetto agli alimenti a fini medici speciali
Il regolamento precisa espressamente che l’autorizzazione all’uso del polivinilpirrolidone nella categoria 13.2 non comporta la classificazione automatica di un prodotto contenente tale additivo come alimento a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013. Si tratta quindi di una mera autorizzazione di additivo, non di una qualificazione del prodotto sotto il profilo della disciplina sugli alimenti destinati a gruppi specifici.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli additivi autorizzati
Modifica l’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 inserendo nella categoria 13.2 «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)» la voce E 1201 (polivinilpirrolidone), con indicazione di impiego quantum satis.
Limite d’uso e forma consentita
L’additivo è autorizzato solo sotto forma di compresse, anche ricoperte, negli alimenti a fini medici speciali; la funzione tecnologica richiamata nei considerando è quella di legante/stabilizzante, necessaria per garantire coesione e rallentare la disgregazione delle compresse.
Base scientifica e valutazione di sicurezza
La Commissione richiama la domanda presentata il 29 ottobre 2018 e il parere EFSA del 1º luglio 2020, secondo cui l’estensione d’uso proposta, al livello massimo autorizzato e al livello di consumo raccomandato, non pone presumibilmente problemi di sicurezza.
Rapporto con il regolamento (UE) n. 609/2013
L’autorizzazione dell’uso del polivinilpirrolidone nella categoria 13.2 non comporta la classificazione di un prodotto elaborato con tale additivo come alimento a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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