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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04101/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resa in appello resta quindi ferma; la Corte ha escluso sia la possibilità di riesaminare il materiale probatorio in cassazione sia la fondatezza della doglianza sulle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25/03/2024. Con i primi tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e al concorso nel reato di cui all'art. 642, comma 2, c.p., contestato ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, sostenendo sostanzialmente una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto i primi tre motivi non consentiti perché miravano a sovrapporre una nuova valutazione delle prove a quella già compiuta nei gradi di merito, mentre il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo il diniego delle attenuanti sorretto da motivazione conforme ai principi consolidati, anche in relazione ai precedenti penali e all'assenza di elementi positivi.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro della censura difensiva sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce che la rivalutazione del compendio probatorio non è consentita in cassazione quando si chiede soltanto una diversa lettura dei fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    evocato per chiarire che, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, le censure in realtà tendevano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità.

  • art. 642, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice richiamata in relazione ai reati ascritti ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, rispetto ai quali il ricorrente contestava la propria affermazione di responsabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il motivo riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce i criteri per il loro diniego, valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella congruamente e logicamente motivata nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi di segno positivo e sulla presenza di precedenti penali dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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