Cassazione Civile, Ordinanza n. 22241/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia trae origine dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del trattenimento disposto dal Questore nei confronti di un cittadino egiziano presso un centro di permanenza per i rimpatri, a seguito di un decreto di espulsione prefettizio. In sede di convalida la difesa deduceva, tra l'altro, la titolarità di un permesso di soggiorno per asilo politico e la mancata trasmissione/esibizione di atti rilevanti relativi alla precedente sequenza espulsiva e all'ordine di allontanamento. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: il primo denunciava motivazione apparente o inesistente del decreto di convalida, per mancato esame delle eccezioni difensive e per motivazione meramente clausolare; il secondo deduceva la violazione delle norme sull'espulsione e sulla inespellibilità dello straniero titolare di valido permesso di soggiorno e riconosciuto rifugiato; il terzo lamentava omesso esame della mancata trasmissione al giudice degli atti relativi all'espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando un vizio di motivazione apparente del decreto di convalida, perché il giudice di merito si era limitato a formule stereotipate e non aveva dato conto delle specifiche difese e dei documenti esibiti dalla parte. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio, poiché i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida erano ormai spirati. Non è stata disposta regolazione delle spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata dedotta la nullità della decisione per motivazione apparente o inesistente
art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio denunciato in relazione all'omessa considerazione delle difese
art. 14, commi 4 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
richiamato nel motivo relativo alla disciplina del trattenimento dello straniero
art. 15, paragrafi 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE
richiamata quale fonte sovranazionale della disciplina del trattenimento e del controllo giudiziale
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione del provvedimento
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal giudice di pace quale base del provvedimento di espulsione
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
richiamato per escludere, nel provvedimento impugnato, circostanze ostative all'espulsione
art. 14 d.lgs. n. 286/1998
richiamato nei motivi e nella decisione in relazione al trattenimento e ai suoi presupposti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
riferito al secondo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riferito al terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi
art. 83 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per le modalità di liquidazione del compenso e delle spese nei confronti dell'Amministrazione statale
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile alla soccombenza di un'Amministrazione statale nei casi considerati
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste quando il giudice si limiti a formule stereotipate o tautologiche, senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione, impedendo il controllo di legittimità.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve esaminare specificamente le allegazioni difensive e i documenti prodotti; il mancato confronto con eccezioni decisive integra vizio della motivazione.
- La sopravvenuta cessazione del trattenimento o la dimissione dal centro non fanno necessariamente venir meno l'interesse a impugnare la convalida, poiché permane l'interesse all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli dell'atto e alla tutela risarcitoria per l'eventuale illegittima privazione della libertà personale.
- Quando il ricorso è accolto e il giudizio di convalida non può essere rinnovato perché i termini sono ormai decorsi, la cassazione avviene senza rinvio.
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non comporta la ordinaria condanna alle spese in favore della parte privata.
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