Sentenza n. 1806/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 656/2024 pubblicata il 6 settembre 2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Livorno – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 502/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Livorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 656/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e alla retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza n. 656/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, pubblicata il 6 settembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente, per euro 500 annui nei periodi indicati, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge, e alla retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio individuati, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza, con conseguente esaurimento della materia controversa. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza procedere alla nomina del commissario ad acta né alla decisione sulla penalità di mora. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, in base alla virtuale soccombenza, liquidandole in euro 800, oltre IVA e CAP, con distrazione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con il ricorso, parte ricorrente chiedeva pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato formatosi sulla sentenza n. 656/2024 del 6 settembre 2024 del Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ai sensi dell’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per le misure attuative richieste in ottemperanza, inclusi il commissario ad acta e la penalità di mora; il TAR non ha dovuto pronunciarsi su tali misure, essendo intervenuta l’esecuzione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudicato azionato, viene meno la materia controversa e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere regolate secondo la virtuale soccombenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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