Cassazione Penale, Sentenza n. 37828/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità della sua domanda di concessione della liberazione anticipata relativa al periodo di detenzione dal 9/10/2007 al 3/3/2010. Sosteneva che quel periodo, benché già espiato per altra condanna, doveva essere considerato ai fini della liberazione anticipata perché i reati erano stati dichiarati in continuazione in sede esecutiva; denunciava inosservanza degli artt. 54 Ord. pen. e 671 e 657 cod. proc. pen. e richiamava precedenti giurisprudenziali che ammetterebbero il computo di pena già espiata quando sussiste il vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il periodo di detenzione evocato non è conteggiato nel provvedimento di esecuzione attualmente efficace e quindi resta estraneo alla valutazione della magistratura di sorveglianza. Ha richiamato il principio secondo cui la pena complessiva determinata per effetto della continuazione non comporta automaticamente che le differenze siano imputate alla detenzione da eseguire e che il periodo di pena espiata "sine titulo" per distinta condanna è computabile per fungibilità solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 657 c.p.p.; in ogni caso, eventuali questioni sul titolo esecutivo devono essere dedotte davanti al pubblico ministero (art. 656-657 c.p.p.) o al giudice dell'esecuzione (artt. 665 e 670 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Indica il regime differenziato di detenzione del ricorrente; la norma è richiamata per descrivere il contesto carcerario ma non è centrale nella decisione sulla liberazione anticipata.
art. 54 Ord. pen.
Norma sul riconoscimento della liberazione anticipata; il ricorrente invocava il suo criterio di valutazione per includere periodi di pena già espiati in presenza di continuità, ma la Corte ha ritenuto che la magistratura di sorveglianza debba attenersi al provvedimento di esecuzione vigente.
art. 671 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro procedurale: la Corte ha valutato il motivo alla luce della competenza e delle impugnazioni consentite, confermando che questioni sul titolo esecutivo non sono esperibili davanti alla sola magistratura di sorveglianza.
art. 657 c.p.p.
Norma centrale: disciplina il computo per fungibilità delle pene e stabilisce i casi tassativi in cui pene già espiate possono essere conteggiate. La Corte rileva che il periodo di pena espiata "sine titulo" è computabile solo nei casi previsti da questa norma e non può essere valutato liberamente ai fini della liberazione anticipata.
art. 657, comma 4, c.p.p.
a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato
La Corte ha richiamato questo comma per affermare che per il computo della pena da eseguire vanno considerate solo le misure e le pene come espressamente indicate dal legislatore; ciò esclude che differenze derivanti dal cumulo o dalla continuazione siano automaticamente imputate alla pena in esecuzione.
artt. 665 e 670 c.p.p.
Norme che individuano le competenze del giudice dell'esecuzione per le doglianze relative al titolo esecutivo; la Corte ha richiamato che eventuali contestazioni sul titolo formale devono essere rivolte a tali sedi.
art. 656, comma 1, c.p.p.
Stabilisce l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero come elemento iniziale del sistema esecutivo: la Corte lo cita per ricordare che la magistratura di sorveglianza opera su un provvedimento di esecuzione fino a diversa modifica.
artt. 69 e 70 Ord. pen.
Indicano i provvedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza; la Corte sottolinea che la competenza della magistratura è limitata a quelle materie e non si estende a questioni riservate al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza decide la concessione della liberazione anticipata sulla base del titolo di esecuzione vigente; periodi di detenzione non formalmente conteggiati nel provvedimento di esecuzione non possono essere valutati dalla magistratura di sorveglianza ai fini del beneficio.
- Il computo di pena già espiata per altra condanna ("sine titulo") è ammesso per fungibilità solo nei casi tassativi previsti dall'art. 657 c.p.p.; non esiste una regola automatica che trasferisca alla pena in esecuzione quanto 'liberato' dal cumulo o dalla continuazione.
- Se si contesta il titolo esecutivo o il computo delle pene (es. per ottenere che un periodo già espiato sia formalmente ricompreso nel titolo in esecuzione), la via procedurale corretta è rivolgersi al pubblico ministero (art. 656-657 c.p.p.) o al giudice dell'esecuzione (artt. 665 e 670 c.p.p.), non alla sola magistratura di sorveglianza.
- Pur esistendo precedenti che ammettono il rilievo, ai fini del beneficio, della continuazione riconosciuta in executivis e di periodi di pena già espiati, tali orientamenti operano solo quando il periodo è formalmente pertinente al titolo in esecuzione; l'applicazione dipende quindi dall'effettivo inserimento di quel periodo nel titolo esecutivo.
- In situazioni simili, è prudente procedere con un'azione mista: impugnare formalmente il titolo di esecuzione o chiedere la sua rettifica dinanzi al PM/giudice dell'esecuzione e, solo dopo l'eventuale correzione del titolo, riproporre la richiesta di benefici alla magistratura di sorveglianza.
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