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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10430/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP, dopo la richiesta di messa alla prova formulata con opposizione a decreto penale di condanna per guida in stato di alterazione (art. 186 bis e art. 186 c.d.s.), ha revocato la sospensione del procedimento disponendo la trasmissione degli atti alla cancelleria "per l'esecutività del decreto penale opposto e per gli adempimenti di competenza", ritenendo che il lavoro di pubblica utilità non fosse stato iniziato. La difesa deduceva violazione di legge e vizio motivazionale: (i) errata applicazione dell'art. 464 septies c.p.p. perché l'esito negativo della messa alla prova non era accertabile dato che il programma non era mai iniziato; (ii) mancata considerazione dei presupposti di revoca ex art. 168 quater c.p. e art. 464 octies c.p.p.; (iii) violazione procedurale relativa alla mancata instaurazione del rito camerale partecipato ex art. 127 c.p.p.; (iv) illegittimità della dichiarazione di esecutività del decreto penale opposto, poiché l'opposizione impedisce in generale la dichiarazione di esecutività salvo i casi tassativi di inammissibilità previsti dall'art. 461 c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte ritenendo che il GIP abbia adottato un provvedimento non previsto dalla legge: invece di disporre la ripresa del procedimento in caso di esito negativo della prova (art. 464 septies, c.2 c.p.p.), il giudice ha revocato la sospensione disponendo l'esecutività del decreto opposto, ciò che è consentito solo nei casi tassativi di cui all'art. 461 c.p.p. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 186-bis e art. 186 c.d.s.

    Norme del codice della strada inerenti la guida in stato di alterazione, costituiscono il fatto-reato oggetto del decreto penale di condanna opposto.

  • art. 461 c.p.p.

    Stabilisce i casi in cui l'opposizione a decreto penale di condanna è inammissibile e chiarisce che soltanto l'inammissibilità dell'opposizione nelle ipotesi previste consente la dichiarazione di esecutività del decreto; l'esecutività non può essere disposta quando è stata validamente proposta opposizione salvo i casi tassativi.

  • art. 460, c.4 c.p.p.

    Disciplina l'ipotesi di impossibilità di notificare il decreto per irreperibilità dell'imputato; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la revoca del decreto fosse ammissibile solo in tale ipotesi.

  • art. 464-bis, c.2 c.p.p.

    Prevede che, nel procedimento per decreto, la richiesta di messa alla prova sia presentata con l'atto di opposizione; dà avvio alla fase di verifica della richiesta nel contraddittorio.

  • art. 464-quater c.p.p.

    Disciplina il procedimento di verifica della messa alla prova, i possibili esiti e il regime di impugnazione dei provvedimenti collegati.

  • art. 464-septies c.p.p.

    Prevede che, decorso il periodo di sospensione per la messa alla prova, il giudice dichiari estinto il reato in caso di esito positivo (c.1) o disponga la prosecuzione del procedimento in caso di esito negativo (c.2); non autorizza la dichiarazione di esecutività del decreto nell'ambito dell'opposizione.

  • art. 464-octies c.p.p.

    Regola la revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova e rinvia ai presupposti dell'art. 168-quater c.p.; tale revoca è ammessa solo per i motivi espressamente previsti e produce un provvedimento diverso dalla ripresa ordinaria del procedimento per esito negativo.

  • art. 168-quater c.p.

    Individua i casi (grave e reiterata trasgressione del programma o commissione di nuovo delitto non colposo) che giustificano la revoca del beneficio della messa alla prova; la revoca deve essere motivata esplicitamente quando adottata.

  • art. 127 c.p.p.

    Stabilisce il principio del contraddittorio nel rito camerale; la valutazione della relazione conclusiva richiede che sia rispettato il rito camerale partecipato.

  • art. 586 c.p.p.

    Norma richiamata nel contesto del regime di impugnazione (appellabilità unitamente alla sentenza di primo grado dei provvedimenti predibattimentali di rigetto).

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto penale di condanna impedisce in linea di principio la dichiarazione di esecutività del decreto se non nei casi tassativi di inammissibilità disciplinati dall'art. 461 c.p.p.; il mancato avvio della messa alla prova non legittima automaticamente la dichiarazione di esecutività.
  • Se la messa alla prova è richiesta con l'atto di opposizione (art. 464-bis, c.2), gli esiti possibili sono: estinzione in caso di esito positivo, ripresa del procedimento in caso di esito negativo; non è consentita una "revoca" che determini la immediata esecutività del decreto opposto salvo i casi previsti dalla legge.
  • La revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova (art. 464-octies) è ammissibile solo se ricorrono i presupposti dell'art. 168-quater c.p. e richiede motivazione puntuale; il giudice non può sostituire tale rimedio con una dichiarazione di esecutività non prevista.
  • La corretta instaurazione del rito camerale partecipato ai sensi dell'art. 127 c.p.p. è obbligatoria per la valutazione della relazione conclusiva e per eventuali provvedimenti che incidano sul prosieguo del procedimento; la mancata osservanza può comportare vizi procedurali.
  • In sede di legittimità la Corte può rilevare d'ufficio l'abnormità di un provvedimento non previsto dalla legge quando esso incide essenzialmente sul thema decidendum e determina una regressione indebita del procedimento.

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