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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39184/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione: costi ritenuti non provati, IVA non applicata su prestazioni considerate territorialmente rilevanti e deduzioni di canoni di leasing ritenute eccessive. In particolare, il contribuente contestava, da un lato, il recupero di costi per € 108.684,00 fatturati da una società inglese per la fornitura di database e pagati in contanti, e, dall’altro, il recupero relativo all’omessa applicazione dell’IVA su fatture concernenti operazioni descritte come assunte verbalmente e ritenute comunque soggette a IVA per territorialità. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse ritenuto non provati fatti che sarebbero stati invece incontestati; 2) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione asseritamente apodittica e insufficiente, per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento alla documentazione depositata per dimostrare l’effettività delle operazioni e l’inerenza dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché i richiami agli artt. 112 e 115 c.p.c. erano inconferenti e perché il motivo mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo la nullità della motivazione, che invece presentava una ratio decidendi chiara e rispettosa del minimo costituzionale; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, poiché non denunciava un vero omesso esame di fatto decisivo ma una critica alla valutazione delle prove e all’adeguatezza della motivazione, non più consentita nel testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. La Corte ha inoltre richiamato la preclusione derivante dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per denunciare nullità della sentenza; la Corte rileva che le doglianze, in realtà, mirano a censurare il merito della valutazione di fatto o una motivazione non affetta da nullità processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è configurabile omessa pronuncia quando la sentenza di merito si è espressa sui fatti contestati; il motivo è inconferente se la CTR ha effettivamente deciso sulle circostanze dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma non è violata quando i fatti non sono incontestati e il giudice di merito li valuta sulla base del quadro istruttorio e del contraddittorio tra le parti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; non basta il dissenso sulla sua completezza o persuasività.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a determinare nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è più censurabile l'insufficienza della motivazione.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La riforma ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale" e si applica alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.

  • art. 12 preleggi

    Viene richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve allegare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, se la censura mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il testo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, i fatti rilevanti e la ratio decidendi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; è invece inammissibile la doglianza che lamenti una motivazione semplicemente insufficiente o non persuasiva.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre contestazioni di merito, ma deve indicare specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere configurata quando i fatti sono oggetto di contestazione tra le parti e il giudice li valuta sulla base delle risultanze istruttorie, esercitando il proprio potere di apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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