Cassazione Civile, Ordinanza n. 39184/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione: costi ritenuti non provati, IVA non applicata su prestazioni considerate territorialmente rilevanti e deduzioni di canoni di leasing ritenute eccessive. In particolare, il contribuente contestava, da un lato, il recupero di costi per € 108.684,00 fatturati da una società inglese per la fornitura di database e pagati in contanti, e, dall’altro, il recupero relativo all’omessa applicazione dell’IVA su fatture concernenti operazioni descritte come assunte verbalmente e ritenute comunque soggette a IVA per territorialità. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse ritenuto non provati fatti che sarebbero stati invece incontestati; 2) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione asseritamente apodittica e insufficiente, per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento alla documentazione depositata per dimostrare l’effettività delle operazioni e l’inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché i richiami agli artt. 112 e 115 c.p.c. erano inconferenti e perché il motivo mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo la nullità della motivazione, che invece presentava una ratio decidendi chiara e rispettosa del minimo costituzionale; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, poiché non denunciava un vero omesso esame di fatto decisivo ma una critica alla valutazione delle prove e all’adeguatezza della motivazione, non più consentita nel testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. La Corte ha inoltre richiamato la preclusione derivante dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente lo invoca per denunciare nullità della sentenza; la Corte rileva che le doglianze, in realtà, mirano a censurare il merito della valutazione di fatto o una motivazione non affetta da nullità processuale.
art. 112 c.p.c.
Non è configurabile omessa pronuncia quando la sentenza di merito si è espressa sui fatti contestati; il motivo è inconferente se la CTR ha effettivamente deciso sulle circostanze dedotte.
art. 115 c.p.c.
La norma non è violata quando i fatti non sono incontestati e il giudice di merito li valuta sulla base del quadro istruttorio e del contraddittorio tra le parti.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; non basta il dissenso sulla sua completezza o persuasività.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve consentire di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a determinare nullità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è più censurabile l'insufficienza della motivazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale" e si applica alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
art. 12 preleggi
Viene richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve allegare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, se la censura mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il testo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, i fatti rilevanti e la ratio decidendi.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; è invece inammissibile la doglianza che lamenti una motivazione semplicemente insufficiente o non persuasiva.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre contestazioni di merito, ma deve indicare specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere configurata quando i fatti sono oggetto di contestazione tra le parti e il giudice li valuta sulla base delle risultanze istruttorie, esercitando il proprio potere di apprezzamento delle prove.
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