Ordinanza n. 2824/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00160/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria di accoglimento del ricorso di primo grado, della quale il Comune ha chiesto la sospensione cautelare
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Todi ha proposto appello contro la sentenza del TAR Umbria n. 160/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo non emergono i motivi specifici dell'appello né le censure articolate contro la sentenza di primo grado. La domanda cautelare è stata fondata sulla necessità di sospendere l'esecuzione della sentenza, ma l'appellante non ha fornito la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione e non ha dimostrato il rischio di insolvenza della società qualora, all'esito del giudizio di merito, non risultasse indebita la prestazione eseguita.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all'esito della delibazione propria della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. La decisione si fonda sull'assenza della prova del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare e, inoltre, sulla mancata dimostrazione del rischio di insolvenza della società nel caso in cui la prestazione eseguita non fosse qualificata come indebita nel giudizio di merito. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale proposta dall'appellante per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione; la mera prospettazione del pregiudizio non è sufficiente.
- Quando la domanda cautelare è collegata al rischio economico conseguente all'esecuzione della sentenza, l'istante deve dimostrare concretamente anche il rischio di insolvenza della controparte, ove tale circostanza sia posta a fondamento dell'urgenza cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →