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Ordinanza

Ordinanza n. 746/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza, dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sez. III, n. 847/2025, pronunciata nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 e pubblicata in data 25 marzo 2026, comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stato ordinato alla Questura di Taranto di provvedere “nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria, sull’istanza dell’odierno ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno (come da istanza depositata il 25.09.2023, e successiva diffida del 14.04.2025), con qualsiasi provvedimento, anche provvisorio/transitorio, in attesa della definizione del giudizio”; e per la condanna, della Questura di Taranto al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, del Commissario ad acta che, previa diffida a provvedere entro 15 giorni, si sostituisca all'Amministrazione inadempiente e dia attuazione all'ordinanza; nonché per la comminatoria a carico dell'Amministrazione inadempiente della penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente decisione.

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare che imponeva alla Questura di provvedere sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che la Questura di Taranto non avesse eseguito l’ordinanza cautelare n. 847/2025, con la quale era stato ordinato di provvedere entro trenta giorni sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, anche mediante un provvedimento provvisorio o transitorio. Decorso il termine, il ricorrente aveva inviato una nuova diffida. La Questura aveva inizialmente comunicato che la ricevuta dell’istanza costituiva già titolo provvisorio per il soggiorno. Il ricorrente ha dedotto violazione ed elusione dell’ordine giudiziale e degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta, la comminatoria di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo e il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei termini di legge.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di ottemperanza, rilevando che, nelle more del giudizio, la Questura di Taranto aveva rilasciato al ricorrente, in data 5 maggio 2026, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dando così esecuzione all’ordinanza cautelare. Tale sopravvenienza ha reso definitivamente inutile, sul piano pratico, una pronuncia di ottemperanza. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua e, nella formulazione proposta, non conforme all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La domanda risarcitoria per danno da ritardo non è stata definita in questo giudizio, poiché sarà esaminata nel merito del ricorso introduttivo, il cui rito era già stato convertito da speciale a ordinario. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo; la relativa domanda non richiede più una decisione quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente eseguito il comando giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la comminatoria di una penalità di mora nell’ambito dell’ottemperanza, ma la richiesta deve essere conforme alla disposizione e non può essere accolta quando risulti manifestamente iniqua.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella pronuncia da ottemperare, la domanda di esecuzione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più utile una pronuncia giudiziale sul piano pratico.
  • La sopravvenuta esecuzione del provvedimento giudiziale elimina l’esigenza della nomina di un commissario ad acta, che presuppone un persistente inadempimento dell’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la relativa richiesta deve essere formulata in modo conforme alla legge e può essere respinta quando risulti manifestamente iniqua.
  • La domanda risarcitoria per danno da ritardo può essere trattata separatamente rispetto alla domanda di ottemperanza quando il giudice abbia disposto la conversione del rito del giudizio risarcitorio da speciale a ordinario; l’esecuzione sopravvenuta dell’ordine giudiziale non determina, di per sé, la definizione della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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