Ordinanza n. 3424/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione del Settore V n. 4 del 12.03.2026, avente ad oggetto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile individuato al catasto fabbricati al foglio 74, particella 726, subalterno 1; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui le Determinazioni NRG 273 del 19.06.2025 e NRG 295 del 04.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile, unitamente agli atti presupposti richiamati e trascritti nei registri immobiliari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, ai fini della fase cautelare, che la procura depositata era sottoscritta dalla parte ma non autenticata dal difensore, in contrasto con i principi richiamati dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Il TAR ha inoltre rilevato che non risultavano adeguatamente allegate le ragioni della mancata tempestiva impugnazione delle determinazioni precedenti, richiamate nel provvedimento gravato, trascritte presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari Roma 2 e poste a fondamento dell'acquisizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo rilevanti sia la mancata autenticazione della procura da parte del difensore sia l'insufficiente allegazione delle ragioni della mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti. Ha escluso anche il periculum in mora, poiché non risultava intimato lo sgombero dell'immobile, indicato come unica unità abitativa della ricorrente. La decisione è espressamente resa impregiudicata ogni valutazione nella fase di merito. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della decisione sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Principi stabiliti da Cons. Stato, Ad. Plen., 2 ottobre 2025, n. 11
Richiamati dal TAR per ritenere rilevante, ai fini del fumus cautelare, il difetto di autenticazione della procura sottoscritta dalla parte e depositata in giudizio.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancanza dell'autenticazione della procura da parte del difensore può incidere sul fumus boni iuris dell'istanza e giustificarne il rigetto secondo i principi affermati dall'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- Il ricorrente che impugna un provvedimento fondato su atti presupposti già adottati e trascritti deve allegare adeguatamente le ragioni per cui tali atti non sono stati tempestivamente impugnati; in difetto, può risultare compromesso il fumus boni iuris della domanda cautelare.
- Il periculum in mora non è configurabile, in relazione a un provvedimento di acquisizione immobiliare, quando non risulti ancora intimato lo sgombero dell'immobile e non sia quindi concretamente attuale il pregiudizio abitativo allegato.
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