Sentenza n. 183/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.510/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.2023, notificata in data 14.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 510/2023, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era passata in giudicato il 29 maggio 2024, era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 14 ottobre 2024 ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Dagli atti non risultava alcuna esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Arezzo, mettendo a disposizione del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e il relativo importo riconosciuto nel titolo giudiziale. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempienza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, pari a € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per il rispetto dei termini dimidiati del rito camerale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'Amministrazione soccombente di adottare tutti gli atti necessari a dare integrale attuazione al comando giudiziale entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio dei poteri amministrativi qualora l'Amministrazione non provveda entro il termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere autorizzato a delegare le attività a un funzionario dell'ufficio di appartenenza, quando ciò sia previsto dal provvedimento giudiziale.
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