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Sentenza

Sentenza n. 3167/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 1043/2025, pubblicata il 15.05.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.

Giustizia amministrativa202506817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola n. 1043/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero in forma esecutiva il 1° luglio 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente per cinque anni scolastici. La ricorrente ha dedotto che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che l'obbligo dell'Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Poiché la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale del Ministero, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, imponendogli di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dall'insediamento. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni consente la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che riconosca a un privato un'utilità nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti della pubblica amministrazione, la verifica del giudice amministrativo può fondarsi sull'accertamento del passaggio in giudicato, della notificazione in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente alla mancata esecuzione.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e a provvedere in sua sostituzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento oppure, in caso di ulteriore inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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