Cassazione Penale, Sentenza n. 34466/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato indicato (art. 385 c.p.). La censura riguarda la legittimità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello: si sostiene che la notifica sia stata illegittimamente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. in data 28/04/2023, contestualmente alla notifica personale, e pertanto prima di conoscere l'esito della successiva notifica a mezzo raccomandata inviata al domicilio eletto dell'imputato in data 10/05/2023. Il ricorrente contesta che non sia stata verificata la stabilità dell'irreperibilità al domicilio eletto e che, trattandosi dell'atto introduttivo del nuovo grado di giudizio, fosse necessario reiterare i tentativi di notifica presso il domicilio eletto prima di procedere alla consegna al difensore.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei fatti, era stato tentato un primo accesso e registrata l'irreperibilità presso il domicilio eletto entro il termine dilatorio utile (con esito negativo), pertanto la notifica al difensore non ha arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente, essendo il difensore già informato dell'udienza. Di conseguenza il ricorso non ha fondamento e viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte conferma che la notificazione al difensore è legittima quando venga accertata l'impossibilità di notificazione al domicilio eletto o dichiarato. Tale impossibilità può derivare anche da una irreperibilità constatata al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore; però, se l'irreperibilità è solo temporanea, le notifiche successive dovrebbero essere precedute da un nuovo tentativo presso il domicilio eletto prima di procedere alla consegna al difensore.
art. 385 cod. pen.
Norma che individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; citata per indicare il capo di imputazione confermato in appello.
Massime di principio
- La notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima se previamente è risultata l'impossibilità di notificare al domicilio eletto o dichiarato, anche se l'irreperibilità è constatata come assenza al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore.
- Se l'irreperibilità al domicilio eletto sembra temporanea (non stabilizzata), le notifiche successive all'atto di consegna al difensore dovrebbero essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notifica al domicilio eletto; diversamente la consegna al difensore può essere viziata.
- La rilevanza processuale di una notifica illegittima dipende anche dal concreto pregiudizio subito dall'imputato: se il difensore era già efficacemente informato dell'udienza e non c'è stato pregiudizio nei termini dilatori, il vizio può non essere idoneo a determinare l'annullamento.
- È fondamentale documentare in modo dettagliato i tentativi di notifica al domicilio eletto (data, ora, esito) e conservare le ricevute di spedizione per poter valutare la legittimità di eventuali consegne al difensore.
- Nelle impugnazioni relative a vizi di notifica degli atti introduttivi del grado successivo, il giudice valuta non solo la forma della notifica ma anche l'effettiva tempestività e la possibilità di esercizio dei diritti difensivi dell'imputato (es. rispetto dei termini dilatori).
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