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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05749/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 28/05/2025 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (custodia cautelare subita dal 18/05/2017 al 24/07/2017) in relazione a accuse di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione. Il ricorrente era poi stato definitivamente assolto con sentenza del Tribunale di Monza del 9/02/2022 "perché il fatto non costituisce reato". La Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente una causa ostativa (colpa grave) alla riparazione in ragione della grave negligenza gestionale dell'imputato quale amministratore unico della società Autogrù s.r.l., omessa verifica della provenienza e della documentazione fiscale della merce depositata nel capannone, relazioni commerciali note con taluni clienti e presenze/condotte che avevano creato l'apparenza di coinvolgimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo corretta e logicamente motivata la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza di colpa grave del ricorrente quale antecedente causale della detenzione. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alle spese processuali: ha constatato che il Ministero non aveva svolto difese effettive nel giudizio di riparazione e, quindi, la statuizione che aveva liquidato le spese in favore del Ministero è stata annullata senza rinvio; la restante parte dell'ordinanza (rigetto della domanda di riparazione) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma riconosce il diritto alla riparazione salvo il caso in cui l'interessato abbia dato causa, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la Corte territoriale ha applicato la norma ritenendo che il comportamento omissionale e di gestione negligente abbia costituito causa ostativa.

  • Principio di limitazione del sindacato in Cassazione (Sezioni Unite, 28/11/2013, n. 51779 - Nicosia)

    La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione della decisione di merito nel procedimento di riparazione: verifica la correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale, lasciando al giudice di merito la valutazione sulla gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.

  • Giurisprudenza su valutazione ex ante nel procedimento di riparazione (Cass. sez.4, n. 9212 del 13/11/2013 - Maltese)

    Per stabilire se il comportamento abbia dato causa alla detenzione il giudice della riparazione deve operare una valutazione ex ante di tutti gli elementi probatori disponibili, autonoma rispetto al processo di merito, volta a verificare se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.

  • Giurisprudenza su condotta difensiva dello Stato e spese (Cass. sez.4, n. 5923 del 21/12/2018 - Ferit)

    Se l'Amministrazione costituita non svolge difesa effettiva nel giudizio di riparazione (assenza di atti difensivi significativi), il giudice non può poi condannare l'istante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Amministrazione soccombente; la Corte ha richiamato tale principio per annullare la liquidazione delle spese in favore del Ministero.

  • art. 620, lett. 1, c.p.p.

    Norma richiamata come base procedurale per l'intervento della Corte di Cassazione nell'annullamento limitato dell'ordinanza impugnata (cancellazione della statuizione sulle spese).

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la valutazione sulla sussistenza di dolo o colpa grave è rimessa al giudice di merito: la Cassazione controlla solo la correttezza logico‑giuridica del ragionamento.
  • Per essere escluso il diritto alla riparazione non è necessario che il condotto integri un reato definitivo: è sufficiente che, ex ante, la condotta dell'interessato abbia creato l'apparenza di responsabilità penale (valutazione basata sull'insieme delle prove disponibili).
  • La mera assoluzione nel processo di merito non impedisce che, nel procedimento di riparazione, il giudice ritenga sussistente colpa grave se emergono comportamenti gestionali gravemente negligenti che hanno concorso a causare la misura cautelare.
  • La gestione imprudente/omissiva di una società (omesso controllo sulla provenienza della merce, mancata verifica della documentazione fiscale, affidamento a soggetti non affidabili) può integrare colpa grave rilevante ai fini della riparazione.
  • Sulle spese processuali: se l'Amministrazione resistente non svolge difesa effettiva nel giudizio di riparazione, non è legittimo che ottenga la liquidazione delle spese; chi agisce deve raccogliere e documentare l'assenza di difesa per ottenere l'esclusione della condanna alle spese.

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