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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del provvedimento della Prefettura di Frosinone del 27 luglio 2025, conosciuto il 14 novembre 2025, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-FR/L/Q/2024/100356 del 20 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Frosinone del 27 luglio 2025, conosciuto il 14 novembre 2025, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 20 maggio 2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente intendeva fondare la propria posizione sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; tuttavia, il rapporto di impiego con il promittente datore di lavoro non si è mai perfezionato.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare. Alla prima delibazione propria della fase cautelare non ha ravvisato evidenti profili di fondatezza del ricorso, rilevando che il rapporto di impiego tra il ricorrente e il promittente datore di lavoro non si era mai perfezionato. Tale circostanza impedisce, secondo il giudice, di assentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta alla luce della sommaria valutazione di infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla prima delibazione, non emergano evidenti profili di fondatezza del ricorso.
  • Il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro promittente esclude, secondo la valutazione cautelare resa, la possibilità di assentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione sulla base di tale rapporto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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