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Sentenza

Sentenza n. 1048/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il 22 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego di emersione né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese del giudizio sono state compensate, tenuto conto della definizione in rito e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione, salva la condanna alle spese della fase cautelare già disposta con l’ordinanza cautelare richiamata nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Individua la disciplina sostanziale della domanda di emersione dal lavoro irregolare oggetto del diniego impugnato; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e chiede la relativa declaratoria, il giudice amministrativo definisce il ricorso in rito dichiarandolo improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare la legittimità dell’atto impugnato.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito e della costituzione meramente formale dell’amministrazione, ferma restando l’eventuale regolazione delle spese già effettuata per la fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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