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Ordinanza

Ordinanza n. 1776/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento M_D -OMISSIS-REG 2025 -OMISSIS-dell'8/09/2025 emesso dallo stato maggiore dell'esercito – Dipartimento impiego del personale notificato al ricorrente in data 8/09/2025 con il quale è stata negata l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33 comma 5 per l'assistenza della figlia disabile formulata da parte del ricorrente ; nonchè di ogni altro atto presupposto, preordinato collegato consequenziale e comunque connesso a quello appena indicato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24\2\2026 : per l'annullamento e/o la riforma previa sospensiva - provvedimento nr. MD_ -OMISSIS-REG 2025 -OMISSIS-del 22/12/2025 notificato al Ricorrente in pari data, con il quale il Ministero della Difesa in asserita esecuzione dell’Ordinanza nr. -OMISSIS- con cui codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata dal Grad. Aiutante -OMISSIS-, ha ordinato all’Amministrazione resistente di rinnovare l’istruttoria sottesa alla domanda di trasferimento del detto Ricorrente alla luce dei principi giurisprudenziali ormai granitici in fattispecie analoghe. - ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato e/o connesso al provvedimento principale gravato;

Giustizia amministrativa202513586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, seguito da un nuovo diniego adottato in esecuzione dell’ordine giudiziale di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea per assistere la figlia minore con disabilità grave, nonché il successivo provvedimento adottato dopo l’ordine di riesame disposto dal TAR. Il nuovo diniego, relativo anche alla sede di Sora, è stato motivato rilevando che presso il 41° Reggimento IMINT "Cordenons" la dotazione organica degli operatori informatici risultava integralmente coperta, con 30 posti in organico e 30 effettivi. Il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 981, comma 1, del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare le vacanze riferite al ruolo e al grado, e non soltanto quelle relative alla specifica mansione specialistica di operatore informatico. Sono state inoltre dedotte l’illegittimità dell’istruttoria e della motivazione, non risultando esplicitate né particolari esigenze organizzative, né l’elevata specializzazione del militare, né l’infungibilità del suo impiego, né deficienze organiche insuperabili. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego adottato in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il nuovo provvedimento non fosse meramente confermativo del precedente, poiché l’Amministrazione aveva svolto un’istruttoria aggiuntiva estesa anche alla sede di Sora. Nel merito cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris, poiché la ricognizione amministrativa aveva considerato esclusivamente le posizioni caratterizzate dalla medesima mansione specialistica di operatore informatico, senza verificare l’eventuale esistenza di vacanze nel medesimo ruolo e grado, come richiesto dall’art. 981, comma 1, del codice dell’ordinamento militare. Il giudice ha inoltre rilevato che l’Amministrazione non aveva allegato specifiche e motivate esigenze organizzative riconducibili all’elevata specializzazione del ricorrente, alla sua infungibilità o alla produzione di deficienze organiche insuperabili. Il periculum in mora è stato riconosciuto nella comprovata disabilità grave della figlia minore, poiché la distanza del genitore avrebbe aggravato le difficoltà del percorso di cura. È stata quindi accolta la domanda cautelare, con sospensione dei provvedimenti impugnati e ordine all’Amministrazione di trasferire il ricorrente, anche in soprannumero, presso il 41° Reggimento IMINT "Cordenons" di Sora, impiegandolo coerentemente con ruolo e grado, in via provvisoria e sotto riserva dell’esito del giudizio di merito, fissato per il 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    ove possibile, il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso

    La disposizione, applicata al personale militare nei limiti previsti dal codice dell’ordinamento militare, tutela l’esigenza di assistenza al familiare con disabilità, compatibilmente con la disponibilità di posizioni organiche e con motivate esigenze organizzative.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La comprovata situazione di disabilità grave della figlia minore è stata valorizzata come elemento integrante il periculum in mora.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: …. b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione

    La verifica della vacanza deve riguardare le posizioni organiche previste per il ruolo e il grado del militare nella sede richiesta, non necessariamente una posizione con identica specializzazione o mansione. Restano possibili dinieghi fondati su ulteriori esigenze organizzative, purché specifiche e ragionevolmente motivate.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile al personale militare, la verifica delle vacanze organiche ai fini dell’assegnazione temporanea per assistenza a un familiare con disabilità deve riguardare le posizioni previste per il medesimo ruolo e grado nella sede richiesta, e non necessariamente una posizione caratterizzata dalla stessa specializzazione o mansione svolta nella sede di provenienza.
  • L’Amministrazione può negare l’assegnazione temporanea anche in presenza di una vacanza riferibile al ruolo e grado soltanto sulla base di ulteriori esigenze organizzative specifiche, ragionevoli e puntualmente motivate, quali l’elevata specializzazione, l’infungibilità dell’apporto del militare o la produzione di deficienze organiche insuperabili.
  • Un nuovo diniego adottato dopo un ordine giudiziale di riesame non è meramente confermativo quando l’Amministrazione svolge un’istruttoria ulteriore e amplia la verifica a una diversa sede di destinazione; il nuovo atto è quindi autonomamente impugnabile.
  • La comprovata disabilità grave del familiare da assistere può integrare il periculum in mora nella domanda cautelare, quando la mancata vicinanza del richiedente sia idonea ad aggravare le difficoltà del percorso di cura.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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