Sentenza n. 1018/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 112/2024 - RG n. 393/2023, pubblicata in data 17/04/2024, emessa dal Tribunale di Asti, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 05.10.2024 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Asti il 16 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, in funzione di giudice del lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 112/2024 del Tribunale di Asti, passata in giudicato, e il pagamento delle somme ivi liquidate. Ha documentato il titolo giudiziale in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e ne ha provato la notificazione via PEC al Ministero soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'azione di ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, notificazione del titolo all'amministrazione, decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione, non contestata dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 475 c.p.c.
copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata in ottemperanza è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale, ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra, nel caso concreto, un presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Le spese liquidate sono distratte in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55
I compensi sono determinati applicando i parametri relativi al giudizio di ottemperanza, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione soccombente, il decorso infruttuoso del termine legalmente previsto per l'adempimento e la persistente mancata esecuzione del giudicato.
- In presenza di un giudicato che liquida somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'ufficio pubblico competente, anche con facoltà di delega, quando l'attività commissariale rientri nei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; in tal caso il compenso può essere considerato compreso nella retribuzione ordinaria del dipendente pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →