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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10819/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente creditore e riscossore)

La controversia

La ricorrente aveva convenuto davanti al Giudice di pace di Roma il Comune e la società di riscossione, chiedendo l’annullamento di due cartelle esattoriali emesse per sanzioni relative a violazioni del codice della strada. Aveva dedotto l’inesistenza del titolo esecutivo per mancata notificazione dei verbali di accertamento. Il Giudice di pace, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’aveva dichiarata inammissibile; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21853 del 22 novembre 2016, aveva rigettato l’appello, ritenendo che, in caso di omessa notificazione, il rimedio fosse l’opposizione prevista dall’art. 22 della L. n. 689/1981. In cassazione la ricorrente ha proposto un solo motivo, formulato in modo frammentario: la Corte ha ritenuto che sostenesse, alternativamente e in modo incoerente, che in primo grado fosse stato impugnato un atto di intimazione anziché le cartelle e che l’omessa notificazione dei verbali avesse impedito la formazione del titolo, determinando la decadenza dell’amministrazione dalla potestà sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., perché la formulazione non consentiva di ricostruire quale atto fosse stato impugnato in primo grado: la sentenza impugnata e una parte del ricorso indicavano le cartelle esattoriali, mentre un altro passaggio del ricorso menzionava un atto di intimazione. Non ha quindi esaminato nel merito la scelta del rimedio oppositivo né la dedotta mancata notificazione dei verbali. Non ha provveduto sulle spese, poiché le parti intimate non si erano difese, e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per totale impossibilità di ricostruire il fatto processuale.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione e l’articolazione delle censure non consentono di ricostruire il fatto processuale, compresa l’individuazione dell’atto impugnato nel giudizio di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, quando ricorrono i presupposti di legge, che la Corte dia atto dell’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve esporre il fatto processuale in modo tale da permettere di individuare con chiarezza la domanda originaria e l’atto che ne costituiva l’oggetto; indicazioni contraddittorie sul punto determinano l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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