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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 20358 07/05/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202511451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno, presentata il 7 maggio 2024. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza adottare il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, poiché alla data della decisione il termine massimo di 120 giorni, scaduto il 4 settembre 2024, risultava ampiamente decorso. Il Ministero ha rappresentato, in precedenti contenziosi analoghi, l'enorme numero di istanze da evadere, la complessità delle questioni giuridiche e la gravità delle conseguenze di eventuali errori, ma tali circostanze sono state ritenute insufficienti a giustificare il ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'azione avverso il silenzio previste dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Ministero aveva l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine massimo previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007; tale termine era scaduto senza che fosse adottata alcuna decisione. L'elevato numero di pratiche, la complessità delle questioni interpretative, l'intervento dell'Adunanza plenaria e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo, ma non lo giustificano né escludono l'illegittimità del silenzio. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 250 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    La disposizione impone all'autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, una volta completa la documentazione, di provvedere sul riconoscimento entro il termine massimo considerato dal giudice di 120 giorni.

  • art. 7 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

    La norma è richiamata quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo relativo alla gestione delle domande di riconoscimento dei titoli.

Massime di principio

  • La scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione di un procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione, quando non sia stato adottato un provvedimento espresso, anche se l'amministrazione deve gestire un numero eccezionalmente elevato di domande e questioni giuridiche complesse.
  • L'elevato carico organizzativo, la complessità interpretativa della materia e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti possono spiegare il ritardo amministrativo, ma non costituiscono, di per sé, una giustificazione idonea a escludere l'obbligo di provvedere entro il termine legale.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per concludere il procedimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione conserva il potere di decidere sulla domanda nel merito, mentre il giudice impone esclusivamente l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine assegnato, salvo i limiti derivanti dall'eventuale natura vincolata dell'attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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