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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5795/2020 del 03/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, emesso nei confronti di un artigiano titolare di un’officina di riparazione meccanica di autoveicoli, sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati, pari a 57.050 euro, e quelli ritenuti congrui dallo studio di settore, pari a 86.712 euro, con una differenza di 29.662 euro (circa il 37%). Il contribuente aveva dedotto che lo scostamento dipendeva da una grave patologia cardiaca, dall’intervento per l’installazione di tre bypass aorto-coronarici e dall’invalidità civile totale riconosciutagli dal 18 aprile 2003. Era titolare unico dell’attività e si avvaleva di un solo collaboratore, operaio generico. La CTP di Roma aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito nella stessa misura già proposta dall’Ufficio in sede di definizione bonaria; il contribuente aveva appellato, ma la CTR del Lazio, con sentenza n. 279/09/2013 depositata il 25 settembre 2013, aveva respinto l’appello. Gli eredi e familiari hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331/1993, art. 62-bis, della L. n. 146/1998, art. 10, del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633/1972, art. 54. Hanno contestato che lo scostamento standardizzato fosse stato valutato senza considerare adeguatamente la grave e documentata condizione di salute e la conseguente riduzione della capacità lavorativa e reddituale dell’impresa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha rilevato che l’accertamento fondato sugli studi di settore richiede la valutazione delle condizioni oggettive e soggettive concrete e che l’Ufficio deve motivare perché le circostanze dedotte dal contribuente non superino la presunzione di grave incongruenza. Nel caso concreto la malattia cardiaca, l’intervento chirurgico, l’invalidità e l’assenza di una ripresa dell’attività erano elementi documentati e rilevanti, ma l’Amministrazione non aveva esplicitato le ragioni per cui non giustificassero lo scostamento. La CTR aveva a sua volta ritenuto sussistenti gli indici presuntivi valorizzando soltanto la prosecuzione dell’attività grazie al collaboratore, senza confrontarsi con la deduzione che proprio il suo apporto aveva consentito di mantenere i ricavi dichiarati, inferiori agli standard. La Corte ha quindi ravvisato un’erronea applicazione dell’art. 2729 c.c. e ha rimesso al giudice di rinvio il riesame secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, comma 3

    in tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza Eurounitaria, li presupposto della “grave incongruenza” di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 gennaio 2007, in quanto la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23, (in vigore dal 1 gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62 sexies, che, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato.

    L’accertamento fondato sugli studi di settore presuppone la grave incongruenza; tale requisito non è venuto meno per gli avvisi successivi al 1° gennaio 2007.

  • L. n. 146/1998, art. 10

    in tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza Eurounitaria, li presupposto della “grave incongruenza” di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 gennaio 2007, in quanto la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23, (in vigore dal 1 gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62 sexies, che, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato.

    L’art. 10 continua a richiamare il presupposto della grave incongruenza anche dopo le modifiche normative entrate in vigore dal 1° gennaio 2007.

  • art. 2729 c.c.

    la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.

    Lo scostamento dallo standard non conferisce da solo gravità, precisione e concordanza alla presunzione: tali requisiti emergono solo dopo il contraddittorio e la valutazione delle circostanze concrete. Il giudice di merito deve verificare che i fatti posti a fondamento dell’accertamento possiedano effettivamente i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Se, viceversa, i giudici di merito, nel rigettare il ricorso del contribuente, abbiano “sussunto, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza), fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3….. competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

    È denunciabile in cassazione per violazione di legge l’erronea sussunzione dei fatti concreti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza della prova presuntiva.

Massime di principio

  • Negli accertamenti standardizzati fondati su parametri o studi di settore, lo scostamento dai valori statistici non integra da solo una presunzione grave, precisa e concordante: tali requisiti si formano all’esito del contraddittorio con il contribuente e della valutazione della concreta realtà economica dell’attività.
  • Quando il contribuente deduce e documenta circostanze personali o aziendali idonee a incidere sulla redditività e a spiegare lo scostamento, l’Amministrazione deve valutarle e motivare specificamente perché non siano sufficienti a superare la presunzione posta a base dell’accertamento.
  • Il giudice di merito deve verificare sia che l’Amministrazione abbia considerato le circostanze concrete dedotte, sia che i fatti posti a fondamento della presunzione siano effettivamente riconducibili ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente richiamare astrattamente tali requisiti.
  • L’erronea sussunzione di fatti concreti nei requisiti della prova presuntiva costituisce violazione di legge censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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