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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23749/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP di Asti, aveva assolto uno degli imputati dal solo segmento del capo relativo alla detenzione e porto in luogo pubblico di armi limitatamente ad alcune armi diverse dal c.d. "fucile cecchino", rideterminando la pena per entrambi e confermando il resto della decisione. Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo contestavano, per entrambi, la tenuta della motivazione e la corretta applicazione di plurime norme incriminatrici e dell'art. 530 c.p.p., sostenendo che la responsabilità era stata affermata quasi esclusivamente sulla base di conversazioni intercettate, senza il rinvenimento materiale delle armi e senza specifico e univoco riferimento a singole conversazioni idonee a dimostrare la disponibilità/detenzione e il porto; la difesa sosteneva inoltre che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente confrontato le intercettazioni con i dati fattuali emersi. Per uno degli imputati si aggiungeva che l'ordigno indicato nel capo relativo alle armi non era stato rinvenuto come descritto, era stato trovato in una cantina non riferibile all'imputato e, comunque, al più sarebbe stata configurabile la detenzione e non il porto. Per l'altro imputato si censurava inoltre l'inadeguatezza della motivazione su alcuni capi, perché le conversazioni richiamate sarebbero state riferite ad altri soggetti o a fatti non contestati. Con il secondo motivo uno degli imputati deduceva violazione del divieto di ne bis in idem, assumendo che per due capi relativi ad armi e ricettazione era già intervenuta condanna passata in giudicato per i medesimi fatti o per fatti sovrapponibili, e che le intercettazioni valorizzate riguardavano un'arma diversa o addirittura un diverso capo d'imputazione. Con il terzo motivo entrambi contestavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenendo eccessivi gli aumenti per la continuazione e la pena finale; inoltre si lamentava la mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 7 l. 895/1967 per uno dei capi relativi a esplosivi/ordigni, assumendo che l'ordigno contestato non potesse essere qualificato nei termini accolti dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di entrambi gli imputati. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte rivalutative, generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo giuridicamente corretto e logico sull'attendibilità e sulla valenza probatoria delle intercettazioni, selezionate in base al loro contenuto specifico e corredate da riscontri, e che le doglianze non dimostravano alcuna reale illogicità o contraddizione. Quanto al ne bis in idem, ha ritenuto corretta la verifica della diversità tra le armi oggetto dei precedenti giudizi e quelle del procedimento in esame. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha giudicato adeguata la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, sottolineando la discrezionalità del giudice di merito e la congruità degli aumenti per la continuazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    indica i vizi deducibili in cassazione; nel caso concreto le censure sono state ritenute inammissibili perché manifestamente infondate o generiche.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato in relazione alla richiesta di assoluzione per insufficienza/contraddittorietà della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla prova della responsabilità.

  • art. 192 c.p.p.

    le intercettazioni sono fonte di prova diretta soggetta al libero convincimento razionalmente motivato; se utilizzate come indizio devono essere gravate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre il riscontro esterno è richiesto per le sole dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per sottolineare il requisito di specificità dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    ha fondato la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato per affermare l'obbligo motivazionale sulla determinazione della pena quando essa sia fissata vicino al minimo edittale.

  • art. 7 l. 895/1967

    invocato per la riduzione di un terzo della pena; la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della riduzione nel caso degli ordigni qualificati come congegni micidiali/armi da guerra.

  • artt. 1 e 2 l. 895/1967

    richiamati per la qualificazione e la punibilità della detenzione/cessione di congegni esplosivi o micidiali.

  • art. 1 l. 110/1975

    le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari

    utilizzato per affermare che le bottiglie incendiarie e i congegni bellici micidiali rientrano tra le armi da guerra ai fini penali.

  • artt. 2 e 4 l. 895/1967

    richiamati nella contestazione del capo relativo alle armi.

  • artt. 10, 12 e 14 l. 497/1974

    richiamati nei capi di imputazione relativi alle armi.

  • artt. 3 e 23 l. 110/1975

    richiamati nella descrizione dei capi relativi alle armi.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante in alcuni capi relativi alla ricettazione.

  • art. 648 c.p.

    richiamato per i capi di ricettazione aggravata.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la partecipazione concorsuale in alcuni capi di imputazione.

  • art. 133 c.p.

    richiamato in relazione alla dosimetria della pena.

  • art. 62 bis c.p.

    richiamato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la disciplina della continuazione e degli aumenti di pena.

Massime di principio

  • Le conversazioni intercettate possono costituire fonte di prova diretta e, se valorizzate dal giudice di merito con motivazione razionale, non richiedono necessariamente riscontri esterni, salvo che siano utilizzate come meri indizi, nel qual caso devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio: è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli atti senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e quindi inammissibile quando attribuisce alla motivazione impugnata un contenuto diverso da quello effettivo, o quando invoca disposizioni normative in modo palesemente incompatibile con il loro tenore univoco.
  • Ai fini del divieto di ne bis in idem, occorre verificare l'effettiva identità del fatto storico e non la mera somiglianza della condotta o del bene oggetto materiale; la diversità delle armi o degli oggetti contestati esclude la duplicazione del giudizio.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se sorrette da motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Quando la pena è determinata in prossimità del minimo edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica purché consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
  • Le bottiglie incendiarie e, più in generale, i congegni esplosivi o micidiali possono essere ricondotti alla nozione di armi da guerra ai fini penali, con la conseguenza che non opera automaticamente la riduzione di pena invocabile per fattispecie diverse e meno gravi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiInutilizzabilità della provaNe bis in idem

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