Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25543/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia origina dall’avviso n. 20141T000145000, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato maggiori imposte ipotecaria e catastale in relazione a un atto pubblico di cessione del 23 dicembre 2013. L’amministrazione aveva rettificato il valore dei beni da euro 1.200.900, dichiarato nell’atto, a euro 2.177.000. La società contribuente aveva impugnato l’avviso; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il valore in euro 1.509.400 e compensando le spese di primo grado per un quarto. La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 411/2019 depositata il 17 giugno 2019, ha confermato nel resto la decisione e, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia, ha compensato integralmente le spese di primo grado. La società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso e motivazione apparente della sentenza regionale nel ritenere assolto l’onere motivazionale e di allegazione; 2) ultrapetizione, perché la CTR avrebbe modificato la misura della compensazione delle spese di primo grado senza che l’appello dell’Agenzia avesse censurato tale profilo; 3) motivazione apparente della decisione di compensare integralmente le spese di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, denunciando motivazione apparente nell’adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio e l’omesso esame delle proprie critiche tecniche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al primo motivo della società, ha escluso la motivazione apparente: la CTR aveva esposto le ragioni per cui riteneva l’avviso adeguatamente motivato e gli allegati richiamati per relationem sufficienti alla comprensione della ripresa. Il secondo motivo è stato rigettato perché, dal complesso dell’atto di appello dell’Agenzia, emergeva una contestazione più ampia della regolazione delle spese di primo grado, ritenuta eccessivamente onerosa, e non una doglianza circoscritta alla sola quantificazione. Il terzo motivo è stato respinto poiché la CTR aveva motivato la compensazione integrale sulla reciproca soccombenza e sull’esito parzialmente favorevole a entrambe le parti. Anche il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato rigettato: il giudice di merito aveva considerato le osservazioni critiche dell’Ufficio e spiegato perché condivideva la CTU, inclusa la scelta di mediare i valori ottenuti con il metodo comparativo e con quello della capitalizzazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 primo comma, num. 4, cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo sulla motivazione in sede di legittimità tutela il minimo costituzionale: la nullità ricorre se la motivazione manca del tutto, è apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, quando il vizio risulta dal testo della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 primo comma, num. 4, cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il vizio di motivazione deducibile ai sensi del n. 4 ricorre soltanto nelle ipotesi qualificate di anomalia motivazionale che integrano una nullità processuale, non per la mera insufficienza argomentativa.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione.

    La motivazione è sufficiente se rende percepibili gli elementi di fatto e di diritto che fondano la decisione; non è necessario confutare ogni singola deduzione, potendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti non espressamente esaminati.

  • art. 112 c.p.c.

    Pertanto, la riforma del capo sulla compensazione delle spese di primo grado (che, come detto, il giudice di appello ha ritenuto di compensare in misura totale, non più parziale) è immune dal denunciato vizio di ultrapetizione, essendo sostenuta dalla domanda dell’appellante.

    Non sussiste ultrapetizione quando la decisione del giudice d’appello resta entro il contenuto della domanda di impugnazione, da interpretare considerando il tenore complessivo dell’atto e non isolando singoli passaggi.

  • artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione raggiunge, dunque, appieno la soglia del minimo costituzionale, sicché si impone il rigetto del ricorso incidentale.

    Nel giudizio tributario la motivazione della sentenza supera il requisito richiesto quando rende comprensibile il percorso decisorio; nel caso concreto la CTR aveva esaminato le critiche alla CTU e spiegato la ragione della propria adesione.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    La CTR ha adeguatamente argomentato la propria decisione ritenendo che “l’esito della controversia, parzialmente favorevole per ciascuna delle due parti”, fosse “tale da indurre a ritenere equa la compensazione” totale, anziché parziale, delle spese del giudizio primo grado, “non giustificandosi in alcun modo lo sbilanciamento del regime delle spese di lite in favore dell’una o dell’altra delle due parti in causa”.

    La decisione sulla compensazione delle spese può essere sorretta dalla reciproca soccombenza e dall’esito parzialmente favorevole a entrambe le parti, se il giudice espone in modo intelligibile le ragioni della scelta.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986

    Secondo il giudice di appello, infatti, l’ufficio ha “non solo adeguatamente motivato l’atto impositivo, ma allegato tutto quanto richiamato per relationem e non conosciuto de contribuenti. Quanto alla lamentata allegazione di sentenze, elaborati perizie ecc., dagli atti si rileva che l’ufficio ha edotto i contribuenti di quanto necessario per la comprensione della ripresa”.

    Nel caso esaminato la motivazione dell’atto impositivo e l’allegazione per relationem sono state ritenute adeguate perché l’Ufficio aveva fornito quanto necessario a comprendere la ripresa.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale, in conseguenza del rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente, deducibile in Cassazione come nullità processuale, ricorre quando la motivazione, pur graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione, oppure è totalmente mancante, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile; non è invece sufficiente lamentare la mera insufficienza dell’argomentazione.
  • Il giudice non è tenuto a esaminare o confutare separatamente ogni argomento difensivo: è sufficiente che indichi gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendosi ritenere implicitamente disattese le deduzioni non espressamente trattate.
  • Ai fini della verifica dell’ultrapetizione, il contenuto della domanda d’appello va ricostruito considerando complessivamente l’atto; la riforma di un capo della decisione non eccede la domanda se la censura, letta nel suo insieme, investe la regolazione di quel capo e non soltanto un suo profilo quantitativo.
  • Il giudice di merito può motivare aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio senza confutare analiticamente ogni deduzione contraria, purché la decisione renda riconoscibile il percorso logico seguito; l’omessa valutazione dei rilievi tecnici può integrare motivazione apparente quando la sentenza non menzioni affatto le osservazioni formulate alla consulenza.
  • La reciproca soccombenza e l’esito parzialmente favorevole a entrambe le parti possono giustificare la compensazione integrale delle spese, se la scelta è sorretta da una motivazione comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.